TELECOM ITALIA S.P.A.: ILLEGITTIMO IL TRASFERIMENTO ANCHE SE DISPOSTO TRA DUE SEDI SITE NEL MEDESIMO COMUNE. LE MANSIONI DI SITE SPECIALIST SONO DI 2° LIVELLO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 24.10.2019, il Tribunale di Roma accoglie il ricorso promosso da una lavoratrice e riconosce l’illegittimità del provvedimento di assegnazione a mansioni di site specialist disposta da Telecom Italia S.p.A..

Il Giudice, pertanto, condanna l’azienda a reintegrare la lavoratrice nelle mansioni di 5° livello, accertando l’illegittimità del demansionamento subito dalla medesima per essere stata, dapprima, per circa quattro anni e mezzo, adibita a mansioni inferiori presso i settori ASA e AOA Centro, nonché, successivamente al luglio 2017, assegnata alle mansioni di portierato (cd. site specialist). Il Tribunale, infine, ha condannato la società a risarcire alla lavoratrice il danno professionale subito dalla medesima per l’adibizione a mansioni inferiori sin dal 2014.

La pronuncia rappresenta un’altra importante decisione del Tribunale di Roma che, resa in ordine all’operazione di re-internalizzazione delle funzioni di portineria (cd. site specialist) nell’ambito del dipartimento Manteinance & Facilities di Telecom Italia S.p.a., riconosce l’illegittimità dell’assegnazione a tali mansioni, poiché disposta dall’azienda in violazione dell’art. 2103 c.c..

Ciò premesso, il giudice riconosce il demansionamento subito dalla lavoratrice inquadrata nel 5° livello contrattuale, dapprima, presso i settori ASA e AOA Centro e, successivamente, per l’adibizione a mansioni nettamente inferiori, in quanto riferibili al 2° livello del CCNL di settore.

Pertanto, il Tribunale dichiara l’illegittimità del provvedimento di assegnazione alle mansioni di site specialist disposto da Telecom Italia S.p.A nei confronti della lavoratrice, in quanto l’azienda, anche nell’astratta ipotesi di un’effettiva modifica degli asseti organizzativi, non avrebbe rispettato la nuova formulazione dell’art. 2103 c.c., che ammette il demansionamento in via unilaterale per un solo livello inferiore e non per tre, come invece accaduto nel caso di specie.

Con questa pronuncia il giudice del lavoro di Roma, accertando che le mansioni di site specialist sono di 2° livello, sposa integralmente la tesi difensiva avanzata dall’Avv. Salvagni in numerosi ricorsi patrocinati dall’omonimo studio, così aprendo la strada ad altrettante vittorie per i lavoratori.