Articolo di Michelangelo Salvagni
e di prossima pubblicazione in “Lavoro e Previdenza Oggi”
IRRETROATTIVITA’ DELLA TUTELA INDENNITARIA PREVISTA DAL D.LGS. 81 DEL 2015 AI GIUDIZI PENDENTI E AI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO STIPULATI ANTECEDENTEMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA – Corte di Cassazione, 20 ottobre 2015, Sezione lavoro, n. 21266, pres. Roselli, rel. Nobile, Poste Italiane S.p.A. (avv. Fiorillo) c./ P.D. (avv. Rizzo). Cassa con rinvio la sentenza n. 2773/2009 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 14 dicembre 2009, r.g.n. 4147/2006
Deve escludersi la retroattività della nuova norma art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2015 la cui disciplina potrà applicarsi soltanto ai contratti di lavoro stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. citato (ossia dal 25/06/2015), così perdurando l’applicazione della pregressa disciplina di cui all’art. 32 della legge 183/2010 in relazione ai “giudizi pendenti”, relativi ai contratti stipulati precedentemente alla nuova normativa.
Lavoro subordinato (Rapporto di) – Contratto a termine ex art. 23 L. 56 del 1987 – Assunzioni a termine di dipendenti postali – Esigenze eccezionali previste dalla contrattazione collettiva – Sostituzione personale in ferie – Nullità clausola appositiva del termine – Conversione – Risarcimento del danno – Insussistenza – Indennizzo ex art. 32, commi 5,6, e 7 L. 183 del 2010 – ius superveniens – Indennità prevista ex art. 28 D.lgs n. 81 del 2015 per i casi di trasformazione del contratto a tempo determinato – art. 55, lette f) D.Lgs. n. 81 del 2015 e abrogazione commi 5 e 6 L. n. 183 del 2010 – Questione di successione di leggi – Mancanza di disposizione transitoria sull’efficacia retroattiva dell’art. 28 D.Lgs. n. 81 del 2015 – Non applicabilità della nuova disciplina ai giudizi pendenti alla data della entrata in vigore della legge – Mancata abrogazione art. 32, comma 7, L. 183 del 2010 – Applicabilità art. 28 del D.Lgs. 81 del 2015 solo ai contratti a termine stipulati dopo il 25 giugno 2015 – Applicazione ratione temporis indennizzo ex art. 32 della L. n.183 del 2010.
La sentenza della Corte di Cassazione oggetto di annotazione risulta di particolare interesse in quanto è la prima interpretazione di legittimità a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 81 del 2015, normativa che, nel disporre un riordino della fattispecie del contratto di lavoro a tempo determinato, ha dettato specifiche disposizioni anche per quel che riguarda l’indennità prevista in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (art. 28, commi 2 e 3), abrogando infatti – mediante le previsioni dell’art. 55, lett. f) – i commi 5 e 6 della Legge n. 183 del 2010.
La sentenza, in realtà, è di particolare interesse perché risolve, in maniera totalmente condivisibile, la rilevante questione degli effetti della normativa attuale (come sopra richiamata) rispetto alla previgente disciplina sul contratto a termine.
L’oggetto principale della decisione dei giudici di legittimità si incentra sulla seguente tematica: se a seguito della Legge n. 81 del 2015 sia dovuta o meno la tutela indennitaria ex art. 32 per i contratti a termine stipulati precedentemente a tale nuova normativa, ma convertiti giudizialmente dopo l’entrata in vigore della stessa .
Sul punto, la Corte di Cassazione ha preliminarmente osservato che la soluzione del caso “non può che partire dalla verifica del carattere innovativo (o comunque modificativo) della nuova disciplina, come tale idonea a configurare una reale ipotesi di successione di leggi e non una mera riformulazione della medesima disciplina pregressa”; in considerazione di ciò, la Corte di Cassazione, visto che il nodo del problema riguarda il tema della successione di leggi, osserva che nella fattispecie in esame è assente una specifica disposizione transitoria che stabilisca, espressamente, l’efficacia retroattiva della nuova norma di cui all’art. 28 della legge citata. Mentre, invece, la disposizione precedente, ossia l’art. 32 del Collegato Lavoro, prevede espressamente l’applicabilità dei commi 5 e 6 del medesimo art. 32 “a tutti i giudizi ivi compresi quelli pendenti alla data dell’entrata in vigore della Legge 183/2010”. In merito rileva ancora la Suprema Corte che il citato comma 7 dell’art. 32 L. 183 del 2010 non è stato abrogato dall’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2015, essendo quest’ultimo riferibile e riferito esclusivamente ai citati commi 5 e 6 dell’art. 32, e non anche alla disciplina dell’art. 28 citato.
I giudici di legittimità affermano poi, a completamento del proprio ragionamento decisorio, che deve pertanto escludersi la retroattività della nuova norma (art. 28), le cui prescrizioni potranno applicarsi soltanto ai contratti di lavoro stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo citato (ossia il 25/06/2015), così perdurando l’attuazione della pregressa disciplina di cui all’art. 32 della legge 183 del 2010 in relazione ai “giudizi pendenti”, riguardanti appunto i contratti a termine precedenti.
A riguardo osserva ancora la Suprema Corte che, poiché nella nuova norma manca un qualsivoglia riferimento ai “giudizi pendenti” e ad una “qualche retroattività”, a questo punto, proprio in ragione dell’assenza di una norma di carattere transitorio e di “raccordo” tra le due discipline “non può in alcun modo ritenersi trasponibile nella nuova disciplina” (che riguarda i nuovi contratti a tempo determinato) la previsione del comma 7 dell’art. 32 cit., che concerne espressamente la “tutela” di cui ai commi 5 e 6 dello stesso art. 32 (prevista in relazione ai contratti pregressi)”. In concreto, anche l’abrogazione di detti commi 5 e 6 (strettamente correlati al 7), non può che essere riferita solo ai nuovi contratti a termine.
In ultima analisi la Cassazione, per supportare la solidità del proprio ragionamento logico-decisorio, sostiene che l’interpretazione adottata per la soluzione del caso circa la irretroattività dell’art. 28 del D.lgs. n. 81 del 2015 è l’unica che può ritenersi costituzionalmente orientata poiché, se si riconoscesse alla nuova disciplina un’efficacia retroattiva, applicandola tout court anche ai giudizi pendenti, la stessa allora, risultando meno favorevole al lavoratore, dovrebbe essere sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, anche con riferimento ai parametri europei (in particolare all’art. 6 CEDU) al fine di verificare la “sussistenza” delle stringenti condizioni cui la giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle Corti europee subordina la legittimità della retroattività in materia civile.
In conclusione, secondo i giudici di legittimità l’abrogazione prevista dalla nuova disciplina può avere effetto limitato ai soli contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 81 del 2015 e non già a quelli stipulati anteriormente ai quali, pertanto, deve continuare ad applicarsi l’art. 32 della L 183 del 2010.