TELECOM ITALIA S.P.A.: LE MANSIONI DI SITE SPECIALIST SONO DI 2° LIVELLO. È ILLEGITTIMO IL TRASFERIMENTO SENZA IL CONSENSO DEL LAVORATORE TITOLARE DEI BENEFICI EX LEGGE 104/91

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 05.12.2019, ha accolto il ricorso contro TELECOM ITALIA S.p.A. riconoscendo il diritto della lavoratrice ad essere adibita a mansioni riconducibili al proprio livello di inquadramento e dichiarando altresì l’illegittimità del provvedimento di trasferimento che la società aveva attuato senza il consenso della lavoratrice.

Il Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie, ha accertato l’illegittimità del demansionamento professionale subito dalla ricorrente, inquadrata nel V livello CCNL Telecomunicazioni, in quanto adibita, dapprima, presso il settore CSA (poi rinominato nel tempo DAC e CDA), a mansioni ricondotte dal giudice all’inferiore III livello del citato CCNL e, successivamente, al ruolo di Site Specialist, svolgendo mansioni riconducibili al II livello.

La sentenza, pertanto, ha dichiarato illegittima la condotta di Telecom S.p.A. in quanto posta in essere in violazione dell’art. 2103 del c.c.

Come anticipato, l’altra importante questione affrontata dal giudice di primo grado è quella avente ad oggetto la qualificazione dello spostamento della lavoratrice da una sede di lavoro ad un’altra all’interno del medesimo comune, nella specie quello di Roma. Sul punto, il giudice, dopo aver qualificato detto spostamento come trasferimento, aderendo alla tesi patrocinata dallo studio Salvagni, lo ha dichiarato illegittimo per violazione dell’art. 33, V comma della L. n. 104/1992, essendo la ricorrente titolare dei benefici di cui al terzo comma della citata disposizione normativa.