RICONOSCIMENTO QUALIFICA DIRIGENZIALE E SUCCESSIVO DEMANSIONAMENTO (INATTIVITA’): TELECOM CONDANNATA A CORRISPONDERE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE E A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE E MORALE PER UN TOTALE DI CIRCA 500 MILA EURO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il lavoratore, nella vicenda in questione, proponendo ricorso al Tribunale di Roma, ha dedotto di essere formalmente inquadrato nel livello 7 Quadro del CCNL Telecomunicazioni pur avendo svolto, per un lungo periodo (10 anni), mansioni superiori corrispondenti a quelle di dirigente.

Il dipendente ha affermato, inoltre, di aver subito un grave demansionamento in quanto, inizialmente, assegnato a mansioni inferiori riferibili a 4 livelli al di sotto della qualifica dirigenziale e, comunque, di quella di appartenenza e, in seguito, relegato in una condizione di sostanziale inattività, rimanendo il medesimo privo di un reale ruolo e mansioni.

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 9/6/2020, ha primariamente accertato il diritto del lavoratore al superiore inquadramento dirigenziale, condannando il datore a versare le differenze retributive maturate, a ricostruire la carriera lavorativa in base alla qualifica di spettanza, nonché a corrispondere i premi MBO e a ricalcolare il TFR.

Il giudice capitolino ha, poi, accertato la successiva dequalificazione professionale e demansionamento subiti dal ricorrente per oltre 3 anni, ordinando alla Telecom Italia S.p.a. il reintegro nelle precedenti mansioni (superiori) e condannandola al risarcimento sia del danno professionale, sia del danno morale.

A fronte dell’illegittimità della condotta datoriale, il Giudice, pertanto, ha riconosciuto un risarcimento del danno nella duplice componente, patrimoniale e morale.

Il danno patrimoniale (cosiddetto danno professionale) è stato ritenuto imputabile all’impoverimento del bagaglio di conoscenze e di esperienze tale da determinare una compromissione alla professionalità del lavoratore, ciò anche in ragione dello stato di forzosa inattività.

Il danno professionale è stato liquidato, conseguentemente, nella misura mensile del 50% della retribuzione dovuta, ossia quella dirigenziale.

Il danno morale è stato ritenuto sussistente alla stregua di vari elementi presuntivi, con particolare riferimento alla lesione dell’immagine, tra i quali: a) l’umiliazione di operare in un “open space”; b) prestare servizio fianco a fianco a dipendenti con inquadramento di diversi livelli inferiori che svolgevano le medesime mansioni a lui demandate; c) la conoscenza da parte dei colleghi di lavoro del precedente ruolo di responsabile di funzione da lui svolto (e quindi dell’incarico direttivo espletato); d) perdita di contatti con i superiori gerarchici; e) essere trasformato da persona responsabile di obiettivi in figura esecutiva con incarichi a singhiozzo; f) essere lasciato per la maggior parte del tempo lavorativo inattivo, creandogli tale situazione evidente disagio.

Il Tribunale, dunque, in ossequio all’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ha riconosciuto che le descritte illegittime condotte del datore sono fonte di danni non patrimoniali risarcibili anche nel caso in cui non diano luogo ad una lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore, ma violino altri diritti aventi rilievo costituzionale come la dignità personale, l’immagine professionale, l’onore e la reputazione.

Il danno morale è stato quantificato nella misura mensile del 20% della retribuzione.

Il Giudice infine ha ordinato alla società di reintegrare il lavoratore in mansioni corrispondenti alla qualifica dirigenziale riconosciuta.