ILLEGITTIMO DISTACCO DI UN LAVORATORE DA LOTTOMATICA HOLDING S.R.L. A LOTTOMATICA S.R.L. E ILLEGITTIMO IL SUO DEMANSIONAMENTO: CONDANNA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Un lavoratore, in forza presso la società Lottomatica S.p.A. (ora incorporata in Lottomatica Holding S.r.l.), inquadrato nel 6° livello del CCNL Metalmeccanici, si rivolgeva allo Studio Legale Salvagni per far accertare sia l’illegittimità del distacco del proprio rapporto di lavoro presso la società Lottomatica Scommesse S.r.l. sia la dequalificazione professionale subita presso quest’ultima.

In particolare, il dipendente, affermava di essere inquadrato nel 6° livello del CCNL di settore e di aver sempre svolto, presso la distaccante Lottomatica S.p.A., rilevanti funzioni direttive e specialistiche e, da ultimo, adibito al ruolo di amministratore di sistema.

La società Lottomatica S.p.A., tuttavia, il 17.01.2017 distaccava immotivatamente il lavoratore presso la società Lottomatica Scommesse S.r.l. senza che alla base di tale provvedimento vi fosse un reale ragione per lo spostamento presso quest’ultima società in quanto al medesimo venivano assegnate mansioni inferiori di operatore di call center che non avevano alcun collegamento funzionale con l’interesse del distaccante. Peraltro, le mansioni a cui il medesimo veniva adibito presso Lottomatica Scommesse S.r.l. non tenevano in alcuna considerazione la professionalità acquisita fino a quel momento e i ruoli che il medesimo aveva in precedenza ricoperto presso la distaccante Lottomatica spa.

 

La Corte D'Appello di Roma con sentenza del 5 ottobre 2020, alla luce delle deduzioni, delle evidenze documentali e dell’istruttoria svolta, ha dichiarato l'illegittimità del distacco del lavoratore - tra la società distaccante Lottomatica Holding S.r.l. (incorporante Lottomatica S.p.A.) e la società distaccataria Lottomatica Scommesse S.r.l. - in quanto tale provvedimento è risultato privo dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.

 

La Corte D'Appello, inoltre, ha anche accertato l’illegittimità del demansionamento professionale subito dal lavoratore presso la società distaccataria Lottomatica Scommesse S.r.l. in quanto adibito a mansioni inferiori di operatore di call center non rientranti nel 6° livello di appartenenza, condannando, altresì, la Lottomatica Holding S.r.l. (già Lottomatica S.p.A.) ad adibire il ricorrente a mansioni rientranti nel 6° livello del CCNL Metalmeccanici nonché al risarcimento del danno professionale da demansionamento.