MANPOWER PERDE ANCHE L’OPPOSIZIONE: CONFERMATA L’ORDINANZA CHE AVEVA DICHIARATO NULLO IL LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 1° dicembre 2020, il Tribunale di Velletri, sezione Lavoro, respingendo l’opposizione proposta dalla Manpower S.r.l., ha confermato l’ordinanza emessa nella fase sommaria, laddove era stata dichiarata la nullità del licenziamento intimato per presunto giustificato motivo oggettivo, giacché connotato, in realtà, da natura discriminatoria, nonché l’illegittimità del recesso per insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto dalla società a fondamento dello stesso.

Conseguentemente, il giudice ha confermato l’ordinanza emessa nella precedente fase laddove ha condannato il datore di lavoro a reintegrare la lavoratrice nel proprio posto di lavoro, nonché al pagamento integrale delle retribuzioni maturate medio tempore, dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che la mancata proposizione del profilo della lavoratrice alla P&G, presso cui esistevano numerose occasioni di lavoro stante - il flusso continuo dei rapporti di somministrazione intrattenuti con la Manpower - fosse direttamente ed esclusivamente addebitabile alla società opponente, la quale, quindi, non ha adempiuto all’obbligo contrattuale di reperire altre occasioni di lavoro per la propria dipendente tenendo conto del suo specifico background professionale.

La società, pertanto, secondo il Tribunale, non ha provato né che gli asseriti e contestati tentativi di ricollocazione presso il cliente non hanno dato esito positivo per causa indipendenti della propria condotta, né l’impossibilità di ricollocare la lavoratrice presso società terze, malgrado la sussistenza di  numerose occasioni di lavoro, come da offerte - pubblicate sia sul sito Infojob, sia sul proprio sito - collimanti o compatibili con la sua pregressa esperienza lavorativa.

Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che il licenziamento intimato nei confronti della lavoratrice, motivato in ragione dell’asserita insussistenza di occasioni di lavoro cui adibire la medesima e della conseguente impossibilità di ricollocazione, fosse destituito di ogni fondamento e, pertanto, il presunto giustificato motivo oggettivo addotto dalla società a fondamento del recesso deve ritenersi insussistente.

Tanto premesso, il giudice del lavoro ha affrontato il profilo discriminatorio del recesso, denunciato dalla lavoratrice e, sul punto, ha affermato che “sussiste un’ipotesi di palese disparità di trattamento determinata dalla condotta della società odierna opponente che ha discriminato la … in quanto donna e madre di minori di 3 anni, non offrendole le stesse opportunità di collocamento sul mercato del lavoro che ha proposto agli altri lavoratori di sesso maschile”.

Articolo su CSDN Roma:

http://www.csdnroma.it/somministrazione-a-tempo-indeterminato-nullita-del-licenziamento-per-discriminazione-di-genere-e-comunque-illegittimita-del-recesso-per-presunta-e-non-provata-mancanza-di-occasioni-di-lavoro-tr/