Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con dieci pronunce di due distinti giudici, rispettivamente del 29.10.2020, del 10.11.2020 e del 18.01.2021, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento, poiché disposto dalla Telecom in violazione dell’art. 2103 c.c..
In particolare, i giudici hanno riconfermato, come già avvenuto in numerosi precedenti - in cause patrocinate da questo studio - la natura di trasferimento del provvedimento datoriale di spostamento del lavoratore effettuato tra due diverse sedi di lavoro, anche se all’interno del medesimo comune (nella specie quello di Roma), qualora identificabili con due distinte unità produttive.
I dieci lavoratori - inquadrati sia nel 4°, sia nel 5° livello del CCNL delle Telecomunicazioni - erano stati trasferiti dalla proprie sedi e settori di appartenenza, ove svolgevano mansioni di tipo specialistico, alle varie sedi del settore DAC/CDA, per svolgere mansioni di Tipizzazione, Normalizzazione Posta e Contratti e Fermi Ced, nonché altre mansioni assimilabili a carattere meramente operativo o, addirittura, esclusivamente manuale.
Il Tribunale di Roma, quindi, ha accertato il demansionamento subito dai suddetti lavoratori dichiarando che le attività ai medesimi assegnate presso il settore DAC/CDA sono da ritenersi inferiori, in quanto riconducibili a compiti di cui al 2° livello del CCNL delle Telecomunicazioni, poiché svolte in base a procedure definite e standardizzate o, addirittura, di natura meramente esecutiva/manuale.
Il Tribunale, pertanto, ha ordinato la reintegrazione dei lavoratori nelle mansioni di 4° o 5° livello di appartenenza, nonché l’adibizione dei medesimi presso la precedente sede di lavoro, condannando altresì la Società al risarcimento del danno professionale subito nella misura, determinata dai due Giudici, del 30% e 50% della retribuzione mensile percepita per ciascun mese di adizione a mansioni inferiori.
Con questa pronuncia il giudice del lavoro di Roma, confermando che le mansioni svolte presso il DAC/CDA sono di 2° livello, nonché qualificando come trasferimento anche quello tra due sedi del medesimo Comune, sposa integralmente la tesi difensiva avanzata dall’Avv. Salvagni in numerosi ricorsi patrocinati dall’omonimo studio, così aprendo la strada ad altrettante vittorie per i lavoratori.