IL TRIBUNALE DI LATINA REINTEGRA IL TERZO LAVORATORE PRESSO DRS, SOCIETA’ DI SERVIZI PER ALGIDA, FINDUS E UNILEVER

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Sentenza pubblicata su Wikilabour

Il “doppio licenziamento” intimato sia ai sensi della legge n. 223/1991 sia come licenziamento individuale è illegittimo determinando la violazione dei criteri di scelta.

Il Tribunale di Latina, dopo le due decisioni di ottobre 2020 del giudice Montanari, con ordinanza del 30.11.2020, giudice Avarello, in relazione ad identica fattispecie, ha reintegrato un altro dei lavoratori licenziati dalla società DRS, a seguito sia di una procedura di mobilità, sia di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

La società, a fronte di dichiarate difficoltà economiche derivanti dalla perdita di commesse, richiedeva l’avvio di una procedura di mobilità di cui alla l. 223/1991, con l’intento di licenziare 9 unità di personale. Peraltro, dopo la conclusione di una prima fase di tale procedura, la DRS procedeva al licenziamento di sole 4 unità senza mai concludere l’iter previsto dalla l. 223/1991.

Il Giudice, innanzitutto, accogliendo la prospettazione dello studio Salvagni, ha accertato l’illegittimità del recesso in quanto intimato sulla base della stessa motivazione sia ai sensi della legge n. 223/1991, sia come licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Il Tribunale, in particolare, richiamando una recente pronuncia della Cassazione n. 808 del 2020 ha così dichiarato illegittimo il “doppio licenziamento”, evidenziando la contrarietà dello stesso alla ratio sottesa alla legge n. 223/1991, nonché al diritto di difesa del lavoratore.

Il Giudice, quindi, qualificato il recesso come collettivo, ne ha accertato l’illegittimità per violazione dei criteri di scelta. In tal senso, il Tribunale ha evidenziato che l’obiettivo della Legge n. 223/191 è quello di procedimentalizzare il licenziamento collettivo al fine di consentire un controllo preventivo sui criteri di scelta concretamente adoperati dal datore per individuare i lavoratori da licenziare.

La DRS Surgelati, secondo il Tribunale, ha leso i diritti dei lavoratori per non aver portato a compimento la procedura e, soprattutto, per non aver indicato i criteri di scelta di cui all’art. 5, l. n. 223/1991, alla stregua dei quali il datore di lavoro deve procedere alla comparazione tra i diversi profili dei lavoratori interessati alla procedura (anzianità aziendale, carichi familiari, esigenze tecnico-produttive).  

A parere del Tribunale di Latina, che ha accolto la tesi patrocinata dallo studio Salvagni, la mancata indicazione dei criteri di scelta ha, infatti, determinato un eccesso di discrezionalità del datore di lavoro in alcun modo controllabile da parte del lavoratore. Il Giudice ha, altresì, stigmatizzato la condotta aziendale consistita nell’abbandono “autoritario” della procedura collettiva per effettuare licenziamenti individuali plurimi per aver semplicemente ridotto il numero degli esuberi al di sotto della soglia legale, sottraendosi così alle esigenze di controllo sociale sottese al licenziamento collettivo.

La tesi sostenuta in giudizio dallo studio Salvagni ha avuto come obiettivo quello di dimostrare, da una parte, l’illegittimità del licenziamento alla stregua della legge n. 223/1991, in quanto la necessaria procedura preventiva non era stata correttamente esperita; dall’altra, l’illegittimità del recesso individuale sia sotto il profilo dell’insussistenza del fatto, sia sotto quello della violazione dell’obbligo di repechage per non avere esperito in concreto il tentativo di adibirlo a mansioni differenti, anche inferiori, pur di evitare il recesso.

Il Giudice ha, dunque, accolto in toto la tesi difensiva dell’avvocato Salvagni riconoscendo l’illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell’art. 5, legge n. 223 /91.

Tale provvedimento si aggiunge ad altri due pronunciati nel mese di ottobre in favore di due lavoratori – difesi sempre dall’avv. Salvagni - nell’ambito della medesima vicenda che, anche in quel caso, ha visto la condanna della società DRS Surgelati a reintegrare i dipendenti illegittimamente licenziati. Il giudice ha altresì condannato la società al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità ed al versamento dei conseguenti oneri contributivi.

Articolo su CSDN Roma:

http://www.csdnroma.it/il-doppio-licenziamento-intimato-contestualmente-sia-ai-sensi-della-legge-n-2231991-sia-come-licenziamento-individuale-e-illegittimo-determinando-la-violazione-dei-criteri-di-scelt/

Sentenza segnalata su Wikilabour.it:

https://michelangelosalvagni.it/download/pubblicazioni-2020-2021/20201130_Trib-Latina.pdf