TRASFERIMENTO TELECOM: LA CASSAZIONE CONFERMA CHE LO SPOSTAMENTO DEL LAVORATORE TRA DUE SEDI SITE NELLO STESSO COMUNE (ROMA), CONFIGURA UN TRASFERIMENTO EX ART. 2103 C.C.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Articolo su Rassegna di Diritto del Lavoro:

https://www.rassegnadirittolavoro.it/sentenza_commentata/cass-n-2969-2021-trasferimento-assistenza-di-familiare-disabile-sullonere-probatorio-datoriale/

La Suprema Corte, con ordinanza del 08.02.2021, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato l’illegittimità del trasferimento di un lavoratore dipendente di Telecom Italia S.p.A. fruitore dei benefici ex L. 104/92.

La Corte di Cassazione, innanzitutto, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio Salvagni, ha statuito in merito alla infondatezza dell’interpretazione prospettata dalla Società Telecom con riferimento all’art. 25, co. 5, del CCNL delle Telecomunicazioni, secondo cui le disposizioni del trasferimento non si applicherebbero in caso di spostamento nel medesimo comprensorio (nel caso, il comune di Roma). Ed infatti, secondo la Suprema Corte, i giudici di Appello hanno correttamente deciso laddove hanno escluso che le disposizioni del contratto Collettivo possano introdurre eccezioni alle tutele apprestate da norme inderogabili, quali l’art. 2103 c.c. e l’art. 33 L. 104/92, secondo cui il lavoratore che assiste il familiare disabile non può essere trasferito senza consenso.

La Suprema Corte, pertanto, dopo aver proceduto alla disamina delle norme nazionali e sovranazionali (Carta di Nizza), nonché richiamati i precedenti della stessa Corte di legittimità (privi di contrasto sul punto), ha stabilito che la Corte di Appello, correttamente, aveva dichiarato l’illegittimità del trasferimento in applicazione delle suddette norme e in conformità ai principi ribaditi dalla stessa Cassazione, anche laddove aveva rivenuto la configurabilità di un illegittimo trasferimento per violazione dell’art. 33, co. 5, L. 104/92, anche nell’ipotesi in cui lo spostamento venga attuato nell’ambito della stessa unità produttiva.

Quanto sopra, evidenzia come la tesi difensiva avanzata dall’Avv. Salvagni in numerosi ricorsi patrocinati dall’omonimo studio, continui ad essere accolta tanto in primo grado, quanto nei successivi gradi di giudizio ma, soprattutto, confermata dalla Corte di Cassazione.