VERISURE CONDANNATA A RIAMMETTERE IN SERVIZIO IL PRESTATORE FORMALMENTE AUTONOMO E A RiSARCIRE IL DANNO.IL TRIBUNALE DI ROMA ACCERTA LA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni

Il Tribunale di Roma ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro a fronte della sottoscrizione di contratti di collaborazione professionale di tipo autonomo, condannando Verisure a riammettere in servizio il lavoratore, nonché al risarcimento del danno e al pagamento delle differenze retributive maturate.
Il lavoratore, dottore commercialista iscritto all’albo, sebbene assunto con contratti di collaborazione professionale di natura autonoma, deduceva di avere prestato la propria attività lavorativa con modalità subordinate, essendo adibito con continuità al settore Contabilità della società, ove aveva sempre svolto mansioni inerenti al core business aziendale ed era inserito stabilmente nell’organizzazione interna.


La società, di contro, rilevava che la prestazione si era sempre svolta con modalità autonome, come dimostrato dai contratti sottoscritti, che il lavoratore aveva integralmente negoziato, essendo totalmente libero di autodeterminare modalità e tempi di esecuzione dell’attività.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, ha accolto in toto la tesi difensiva degli avvocati Salvagni e Panetta, scardinando l’impianto difensivo della società.
Il Giudice, innanzitutto, ha rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dai legali di Verisure, il nomen juris attribuito dalle parti al rapporto non è determinante ai fini della qualificazione dello stesso come autonomo o subordinato, dovendosi attribuire rilievo alle concrete ed effettive modalità di svolgimento della prestazione.
A parere del magistrato, in ogni caso, talune clausole dei contratti sottoscritti non consentivano neppure di escludere univocamente la subordinazione. Sul punto, in particolare, accogliendo la tesi attorea, il Tribunale ha evidenziato che: i contratti non contenevano la determinazione dell’oggetto della collaborazione, ma solo le mansioni da svolgere, non essendo pertanto predeterminato il risultato dell’attività del presunto collaboratore; era pattuito un compenso annuo da corrispondersi con cadenza mensile; era previsto un obbligo di non svolgere attività con imprese o soggetti operanti in concorrenza con la società.


Anche l’istruttoria ha confermato la sussistenza di tutti gli indici della subordinazione in quanto il prestatore: era assoggettato al potere direttivo dei propri responsabili (dai quali riceveva indicazioni specifiche sui compiti da svolgere, i quali erano sempre predeterminati senza alcuna assunzione diretta di responsabilità da parte del lavoratore); era tenuto a recarsi tutti i giorni presso la sede della società e osservava sempre il medesimo orario di lavoro, uguale a quello di tutti i colleghi dipendenti; era stabilmente adibito al settore contabilità ove, insieme agli altri addetti (tutti dipendenti della società), aveva una propria postazione personale ed utilizzava esclusivamente strumenti aziendali, operando sui sistemi informatici e software interni.


Il Tribunale, nell’accertare la natura subordinata del rapporto, ha evidenziato che la soggezione del lavoratore, in caso di prestazioni intellettuali (qual è quella di un dottore commercialista), che mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, deve essere vagliata attraverso il ricorso ad elementi sussidiari, attingendo ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto.
Infine, ha accolto la prospettazione del lavoratore anche con riferimento all’inquadramento spettante in ragione delle mansioni svolte, rilevando che le stesse erano riferibili al I livello del CCNL applicato dalla società.


Il magistrato, conclusivamente, sulla scorta dell’analisi dei contratti di lavoro e delle dichiarazioni testimoniali, ha accertato la natura subordinata del rapporto, rilevando l’assenza di un valido atto interruttivo dello stesso e ordinando, quindi, alla società di riammettere in servizio il prestatore.
La società è stata, inoltre, condannata a risarcire il danno nella misura di 6 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, nonché al pagamento delle differenze retributive dovute in ragione dell’inquadramento nel I livello CCNL di settore.