Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Sentenza pubblicata su WikiLabour
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La società Comdata S.p.A., nota azienda che si occupa di servizi call center e che vanta alle proprie dipendenze circa 7000 lavoratori, con unoperazione del tutto illegittima e, utilizzando in modo anomalo la cd clausola sociale in materia di cambio appalto, ha cercato di cedere i propri dipendenti addetti alla commessa ALD (ben 56) ad una società subentrante, neocostituita ed avente un capitale sociale di appena 10 mila euro.
Per timore di perdere il posto di lavoro, purtroppo, molti dipendenti della commessa ALD di Comdata (40 lavoratori), anche in ragione del fatto che non vi erano precedenti giurisprudenziali in materia, si sono visti costretti ad accettare il passaggio alla società subentrante, con perdita di diritti e tutele, come lanzianità di servizio e la stabilità reale ex art. 18, rinunciando allaspettativa di restare in una società solida con maggiori garanzie occupazionali.
L'avv. Michelangelo Salvagni, che ha patrocinato le cause dei dipendenti Comdata che si sono rifiutati di passare alle dipendenze della società subentrante e, quindi, illegittimamente licenziati, afferma che: lordinanza del Tribunale di Roma ristabilisce i diritti dei lavoratori dei call center e restituisce loro dignità e rappresenta un monito per le aziende che in futuro cercheranno di applicare in modo distorto lo strumento della clausola sociale, tentando di liberarsi senza costi dei propri lavoratori.
Il Tribunale di Roma, correttamente, ha ritenuto non potersi applicare nella vicenda in esame la clausola sociale affermando che: tale disposizione non possa interpretarsi nel senso, prospettato dalla convenuta, di una successione ex lege, automatica, nel contratto di lavoro in essere. La successione ex lege, determinando una prosecuzione del rapporto di lavoro, comporta ex sè il mantenimento dell’anzianità pregressa e dei diritti che derivano dal contratto ... come correttamente affermato dalla difesa dei ricorrenti, la clausola sociale - attuazione del disposto normativo richiamato - va interpretata come maggior tutela concessa ai lavoratori interessati da un cambio di appalto, e non come esonero dellimprenditore dal rischio di impresa.
Il Giudice del Lavoro, pertanto, ha dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo a cui erano stati sottoposti i lavoratori che si erano rifiutati di passare alle dipendenze della società subentrante e ha disposto in loro favore la reintegra in servizio, oltre ad un risarcimento pari a 10 mensilità di retribuzione globale di fatto.