IL TRIBUNALE DI LATINA REINTEGRA DUE LAVORATORI DELLA SOCIETA' P.C.C. IMPIANTI S.r.l. LICENZIATI PER CESSAZIONE DELL'APPALTO PER MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA COLLETTIVA

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni


Sentenza pubblicata su Wikilabour

Il Tribunale di Latina, con due diverse ordinanze del 16 e 22 marzo 2021, ha reintegrato due lavoratori licenziati da un’azienda, la P.C.C. Impianti S.r.l., specializzata in appalti di manutenzione idraulica e termo idraulica.

Lo Studio Legale Salvagni instaurava, presso il Tribunale di Latina, distinte cause per difendere due dipendenti che erano stati licenziati insieme ad altri dipendenti e tutti con la medesima motivazione, ossia per giustificato motivo oggettivo a causa della cessazione dell’appalto a cui erano adibiti.

La società, nel costituirsi in giudizio, evidenziava che aveva licenziato tutti i dipendenti adibiti a quell’appalto che, in realtà, erano un totale di sette.

I recessi, tuttavia, a seguito della costituzione in giudizio della controparte, risultavano essere stati intimati tutti nell’arco di 120 giorni. Pertanto, visto che erano stati irrogati più di 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni dal primo recesso, lo Studio Salvagni eccepiva che non si trattava più di licenziamenti plurimi individuali di tipo oggettivo (che non possono infatti essere più di 5), ma che si era in presenza di un licenziamento collettivo illegittimo in quanto non era stata fatta la procedura ex articolo 4 e 24, legge 223 del 1991.

I giudici di Latina, con due distinti provvedimenti del 16 e del 22 marzo 2021, acclarata la natura collettiva e non individuale del licenziamento, proprio allo stato delle risultanze documentali come prodotte e confermate anche dalla controparte, ha aderito alla tesi sostenuta dallo Studio Legale Salvagni secondo cui il licenziamento doveva ritenersi illegittimo per vizi sostanziali e non per motivi procedurali, non avendo la società provveduto a determinare i criteri certi di scelta ex art. 5, L. 223/91, al fine di individuare quali fossero i lavoratori da licenziare.

Tale scelta, ovviamente, doveva essere effettuata sull’intero complesso aziendale e, comunque, sull’unita produttiva comparando anche tutti lavoratori non oggetto di quello specifico appalto cessato.

Sul punto, i giudici del Tribunale di Latina hanno affermato che in caso di omissione della procedura collettiva si configura una grave situazione per cui il datore di lavoro dispone dei recessi senza sentirsi vincolato da alcun criterio, con la conseguenza che la tutela del lavoratore non può per questo essere meno ampia di quella della reintegra nel posto di lavoro.

Per il Tribunale, quindi, tale omissione della procedura collettiva, che è obbligatoria, integra l’applicazione della disciplina del quarto comma dell’articolo 18 prevista per la violazione dei criteri di scelta.

I lavoratori, pertanto, sono stati reintegrati nel posto di lavoro e la società è stata condannata al risarcimento del danno pari a 12 mensilità.