APLA ITALIA S.R.L. E LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA: LA SOCIETÀ CONDANNATA A REINTEGRARE IL LAVORATORE. 

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Un lavoratore, assistito dalla Studio legale Salvagni, ha instaurato un giudizio presso il Tribunale di Velletri contro la società Apla Italia S.r.l. per veder riconosciuta l’illegittimità del licenziamento, per asserita giusta causa, in ragione della costruzione, all’interno delle officine aziendali, di un manufatto (nella specie un carrello) in base ad un concorso aziendale interno chiamato “borsa delle idee”.

In particolare, la vicenda tratta il caso di un operaio metalmeccanico che, negli anni precedenti al licenziamento, aveva sempre partecipato alla cosiddetta “borsa dell’idee”, vincendo, peraltro, anche alcuni premi proprio per i manufatti realizzati sempre all’interno dell’azienda nell’ambito di tale concorso.

La società, tuttavia, aveva licenziato il dipendente per giusta causa affermando che avesse iniziato a costruire tale manufatto senza un’autorizzazione espressa, anche se tale costruzione era stata posta in essere - pacificamente tra le parti - durante l’orario di lavoro e, in particolare, sotto gli occhi dei colleghi e dei responsabili aziendali. 

Peraltro il lavoratore, per partecipare a questo concorso, aveva compilato un apposito modulo prestampato, già predisposto dall’azienda, inserendolo in un’apposita cassetta deputata a raccogliere tutti i “progetti” dei dipendenti che, appunto, volevano partecipare alla cosiddetta “borsa delle idee”, allegando al modulo anche il disegno del manufatto che avrebbe voluto realizzare. 

Secondo il giudice di Velletri, la circostanza contestata al lavoratore posta alla base dell’addebito disciplinare (per cui il medesimo avrebbe realizzato il manufatto senza aver ricevuto un’autorizzazione orale), non può giustificare il recesso in quanto viene superata dal fatto che tale carrello era stato realizzato proprio durante l’orario di lavoro e, soprattutto, sotto lo sguardo di dei superiori gerarchici che nulla al medesimo avevano mai contestato durante la realizzazione dello stesso. 

Sulla base di tale presupposto, il giudice ha affermato che la costruzione di detto manufatto era ben conosciuta all’azienda che, quindi, non poteva invocare una mancata autorizzazione alla realizzazione dello stesso. Peraltro, sempre a parere del Tribunale di Velletri, nessun grave danno era stato causato alla società visto che i materiali assemblati per la costruzione potevano ben essere riutilizzati anche se non come materiali vergini.

Alla luce di tali osservazioni, il Tribunale di Velletri ha sostenuto che un dipendente che partecipa a un concorso interno e costruisce un modellino di carrello anche se non rispetta pedissequamente la procedura non può essere licenziato, anche perché non ha prodotto alcun rilevante danno alla società.

Il giudice, pertanto, ha dichiarato illegittimo il licenziamento e ha reintegrato il lavoratore ai sensi dell’articolo 18 comma quattro Legge n. 300 del 70, condannando la società a pagare anche un risarcimento del danno quantificato in nove mensilità sulla base dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.