CALL CENTER ASSIST SPA: CONTRATTI A PROGETTO ILLEGITTIMI, ACCERTAMENTO SUBORDINAZIONE, PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE E DI TUTTE LE RETRIBUZIONI DALLA FINE DEL RAPPORTO ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO PER QUASI 100 MILA EURO.

Errata Corrige  27 FEB 2022

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Commento alla sentenza Trib, Roma, del 22.2.2022, est Orru’, patrocinata dallo Studio Legale Salvagni, a cura dell’avv . Giulia Ausili.

Sentenza pubblicata su Wikilabour

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arivista on-Line LAvoro e Previdenza Oggi NEWS

b) rivista on-Line CSDN Roma

Con diversi ricorsi instaurati presso il Tribunale di Roma, due prestatrici di lavoro hanno convenuto in giudizio la società ASSIST SPA esponendo di avere prestato la propria attività lavorativa alle sue dipendenze senza soluzione di continuità per circa 10 anni. Le ricorrenti esponevano in breve:  a) che la prestazione lavorativa era stata formalizzata con una serie di contratti di collaborazione a progetto; b) di avere svolto l’attività di operatrice di call center sulla base di indicazioni ricevute on line e sotto la diretta sorveglianza di team leader e responsabili di sala presenti quotidianamente; c) di aver osservato un orario di lavoro predeterminato dalle 09.00 alle 15,30 dal lunedì al sabato; d) che la retribuzione non era in concreto commisurata ad alcun progetto raggiunto né in alcun modo a risultati conseguiti; e) che il contratto a progetto non indicava alcun risultato da raggiungere e consisteva in realtà in un elenco di mansioni.

Le prestatrici in diritto rivendicavano: 1) la nullità del contratto a progetto con conseguente trasformazione del rapporto in lavoro subordinato fin dall’origine e condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate; 2) la inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro inter partes, avvenuto tramite dimissioni, con diritto al ripristino del rapporto, oltre risarcimento del danno dalla data di offerta della prestazione lavorativa.

Preliminarmente, il Tribunale di Roma, a seguito di specifiche deduzioni e contestazioni dello studio Salvagni, ha rigettato le eccezioni della società con riferimento: a) alla decadenza dall’azione di accertamento della illegittimità dei contratti a progetto, affermando sul punto che la disposizione invocata (art. 32, comma 3, lett.b) della L. n. 183 del 2010) non consente un’interpretazione diversa da quella che emerge dal testo della norma, non essendo la scadenza del termine nel rapporto a progetto  o le dimissioni configurabili configurabile come ipotesi di recesso del datore di lavoro. b) alla prescrizione dei crediti per le differenze retributive rivendicate a causa dell’erogazione di un compenso inferiore rispetto alla retribuzione prevista dal CCNL di settore, in quanto, trattandosi della ricostruzione ab origine della natura subordinata del rapporto, non può che decorrere dalla cessazione del rapporto, non essendovi mai stata alcuna garanzia di stabilità dello stesso.

Respinte le eccezioni di decadenza e prescrizione, il Tribunale di Roma ha accertato l’illegittimità dei contratti di collaborazione a progetto affermando che i progetti descritti nei contratti risultavano del tutto generici e, pertanto, privi delle loro caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia, elementi causali questi che caratterizzano la validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, la mancanza di tali requisiti legali determina una mera messa a disposizione di energie lavorative in favore del committente e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il Tribunale ha quindi  dichiarato l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato sin dal primo contratto a progetto, riconoscendo alle lavoratrici l’inquadramento nel III livello del CCNL Telecomunicazioni (quali addette al call center), condannando, inoltre, la società al pagamento delle differenze retributive tra i compensi percepiti come collaboratrici e quelli invece stabiliti dal CCNL per i lavoratori subordinati inquadrati nel II livello (per circa € 80 mila), oltre a tutte le retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto (per dimissioni ritenute non valide) sino alla riammissione in servizio (per altri € 20 mila).