Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 19.02.2021, la Corte di Appello di Roma, rigettando l’appello proposto dalla società, ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado in merito all’illegittimità dei numerosi contratti di somministrazione intercorsi tra le parti e alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La Corte ha innanzitutto rigettato la tesi della Società secondo cui la lavoratrice, al fine di impedire la decadenza, avrebbe dovuto impugnare ogni singolo contratto alla sua scadenza, affermando che, invece, trattandosi in sostanza di un unico rapporto di lavoro, quello che rileva è il tempo trascorso tra l’impugnazione e la scadenza dell’ultimo contratto, poiché da tale data sorge, per il lavoratore, l’onere di impugnare nei termini di legge.
Nel merito, la Corte di Appello ha ritenuto che la Società non avesse provato l’effettiva sussistenza delle ragioni poste alla base delle assunzioni (“picco di attività”), nonché il nesso causale tra le suddette ragioni e l’assunzione della lavoratrice. La Società, infatti, non aveva dimostrato il normale andamento produttivo dell’impresa e ciò ha reso per il giudice impossibile verificare l’esistenza delle ragioni indicate nei contratti di lavoro in somministrazione (legate, infatti, ad una intensificazione di produzione solo temporanea).
Tale pronuncia, si pone in continuità rispetto al cospicuo contenzioso seguito dallo Studio Legale Salvagni in tema di lavoro a termine e in somministrazione, che, ad oggi, ha visto la vittoria nelle cause dallo stesso patrocinate dal primo grado sino al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.