CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA TRA IL MESSAGGERO S.P.A. E STAMPA ROMA 2015 S.R.L.: ILLEGITTIMI IL TRASFERIMENTO E IL DEMANSIONAMENTO DEL LAVORATORE. OTTENUTI IL REINTEGRO E IL RISARCIMENTO DEL LAVORATORE PER DANNI MORALI E PROFESSIONALI.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 23 gennaio 2019, n. 639, Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Stampa Roma 2015 S.r.l. e ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento di trasferimento unilateralmente disposto nei confronti del ricorrente e della relativa assegnazione a mansioni inferiori; pertanto, il giudice ha condannato l’azienda a ricollocare il dipendente nella sede presso cui lo stessa era adibito in precedenza, nonché a reintegrarlo nelle mansioni di 8° livello precedentemente espletate, accertando l’illegittimità della dequalificazione subita dal lavoratore per essere stato adibito a mansioni di addetto alle spedizioni dal febbraio 2016, con condanna al risarcimento del danno professionale e morale.

Il giudice, preliminarmente, ha affrontato la questione relativa alla legittimazione passiva della società resistente, subentrata in qualità di azienda cessionaria al Messaggero S.p.a. a seguito della cessione di ramo d’azienda a norma dell’art. 2112 c.c.

Ebbene, il Tribunale, nell’accogliere la tesi difensiva sostenuta dallo studio legale Salvagni, ha ritenuto che, sebbene il trasferimento del ricorrente fosse stato disposto dall’azienda cedente (Il Messaggero S.p.a.), le conseguenze di tale provvedimento fossero da imputarsi alla società cessionaria (Stampa Roma 2015 S.r.l.), in ossequio al disposto dell’art. 2112 c.c., il quale dispone che il cessionario subentra in tutte le posizioni, attive e passive, precedentemente facenti capo all’azienda cedente.

Tanto premesso, il giudice del lavoro, nel vagliare il merito della controversia, ha rilevato l’insussistenza, nel caso di specie, delle ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste ai sensi dell’art. 2103 c.c. in ipotesi di trasferimento del lavoratore.

In particolare, il giudice ha ritenuto la nullità del provvedimento di trasferimento impugnato, sia perché adottato in assenza della presunta riorganizzazione aziendale addotta a fondamento di quest’ultimo, sia perché disposto in violazione, non soltanto dell’art. 2103 c.c., ma anche dell’art. 24 del CCNL di settore, il quale prevede il necessario coinvolgimento della R.S.U.

E infatti, nel caso di specie, il Messaggero S.p.a. aveva del tutto omesso di informare le rappresentanze sindacali e di procedere all’esame congiunto delle ragioni e dell’opportunità del trasferimento del ricorrente.

In secondo luogo, il Tribunale ha riconosciuto l’illegittimità dell’adibizione del ricorrente, a seguito del trasferimento, allo svolgimento di mansioni di addetto alle spedizioni, in quanto inferiori rispetto all’8° livello posseduto.

In particolare, il giudice ha ritenuto che dette mansioni sono riconducibili al 2° e/o 3° livello del CCNL di settore, giacché “caratterizzate da una procedura standardizzata e meccanizzata che prevedono anche la movimentazione manuale di carichi” e, in quanto tali, ben inferiori a quelle di “infografico e impaginatore” precedentemente espletate.

Pertanto, nel riconoscere la dequalificazione subita dal ricorrente adibito allo svolgimento di mansioni inferiori di almeno cinque livelli, il Tribunale, da una parte, ha condannato la società resistente all’adibizione del lavoratore a mansioni confacenti all’8° livello di appartenenza, da svolgersi presso la sede di lavoro del messaggero di Via del Tritone ove era adibito precedentemente, dall’altra, ha dichiarato illegittimo il trasferimento.

In ultimo, il giudice ha riconosciuto il danno morale e quello alla professionalità subito dal ricorrente in conseguenza della predetta dequalificazione, condannando la società resistente al pagamento, in favore del lavoratore, di una somma complessiva pari ad € 30.000,00 a titolo di risarcimento.