TELECOM CONDANNATA PER APPALTO NON GENUINO: LA CORTE DI APPELLO CONFERMA LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UN ALTRO “CONSULENTE”

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 02.10.2025, ha rigettato l’appello proposto dalla società Telecom nei confronti di un lavoratore, assistito dallo Studio Legale Salvagni, con la collaborazione dell’avv. Elisabetta Masi, confermando che il pluriennale rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il prestatore e le società formali datrici di lavoro - società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Telecom Italia in qualità di effettivo datore di lavoro. ...

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LA TUTELA DEL CAREGIVER CONVEGNO CSDN SEZ. PIEMONTE

Torino, 22 giugno 2026

Segnalo con piacere l’incontro-dibattito organizzato dal Centro Studi Domenico Napoletano - Sezione Piemonte, sul seguente tema:

I NUOVI DIRITTI DEL CAREGIVER ...

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TELECOM ITALIA S.P.A.: CONFERMATA IN APPELLO LA SENTENZA DI RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE 6° LIVELLO DEL CCNL TELECOMUNICAZIONI PER I REGISTI NAZIONALI.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 19 maggio 2026, ha confermato la sentenza di primo grado con cui aveva accolto il ricorso proposto da un lavoratore assistito dallo Studio Legale Salvagni, con la collaborazione dell’avv. Giulia Ausili, nei confronti di Telecom Italia S.p.A., per il riconoscimento del superiore inquadramento.
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IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO “INDIRETTO” NELL’INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Condivido con piacere il contributo scritto insieme alla Collega Giulia Ausili pubblicato su LPO News, dal titolo:

Corte di giustizia 4 giugno 2026, causa C-907/24: trasferimento collettivo e qualificazione di licenziamento indiretto in ragione di una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto.

La sentenza in annotazione trae origine dal trasferimento di 8 lavoratori da un’unità produttiva sita in Campania (ove la società datrice aveva deliberato la cessazione dell’attività) alla nuova sede di destinazione in Sardegna, ad una distanza superiore a 600 km dalla sede originaria.

Vai al PDF.

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