Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 5 luglio 2018, n. 708, il Tribunale di Latina, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da un lavoratore nei confronti Colgate Palmolive Italia S.r.l., ha dichiarato l’illegittimità del contratto di somministrazione intercorrente tra le parti, riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannando altresì l’azienda convenuta al pagamento di tutte le retribuzione maturate nelle more del giudizio, a far data, rispettivamente, da gennaio 2011, per una somma complessiva di oltre 130.000,00 €.
In particolare, il giudice del lavoro ha rilevato l’assoluta genericità della clausola contenuta nel contratto di somministrazione e, in quanto tale, inidonea a specificare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 276/2003, devono necessariamente sussistere al fine di legittimare la scelta dell’imprenditore di avvalersi di prestazioni svolte da lavoratori somministrati a tempo determinato.
Pertanto, il Tribunale di Latina ha dichiarato l’illegittimità del contratto di somministrazione stipulato dall’azienda convenuta e, in applicazione dell’art. 27, D.Lgs. n. 276/2003 – allora applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio – ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorrente tra il ricorrente e la società resistente a far data dall’illegittima estromissione dello stesso dal proprio posto di lavoro.
Infine, il giudice del lavoro, da un lato, ha ordinato a Colgate Palmolive Italia S.r.l. di riammettere immediatamente in servizio il lavoratore e, dall’altro, ha condannato l’azienda medesima al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dallo stesso lavoratore dalla lettera di impugnativa dei contratti contenente anche la messa in mora (ovvero dal gennaio 2011) sino alla data della sentenza del 5 luglio 2018.
Anche in tale occasione, il Tribunale di Latina ha accolto integralmente la tesi difensiva sostenuta dallo studio legale Michelangelo Salvagni e ha ritenuto di non conformarsi all’indirizzo giurisprudenziale che, in ipotesi di somministrazione illegittima, applica la sanzione prevista all’art. 32, L. n. 183/2011, limitando il risarcimento del danno ad un massimo di 12 mensilità della retribuzione percepita dal lavoratore in costanza di rapporto; al contrario, il giudice ha condannato Colgate Palmolive Italia S.r.l. a corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni spettanti al lavoratore a far data dalla messa in mora, per una somma pari ad oltre € 130.000,00.