TELECOM E DEMANSIONAMENTO DI UN 4° LIVELLO AL DAC/CDA: LA CORTE DI APPELLO CONFERMA CHE LE MANSIONI DI TIPIZZAZIONE SONO DI 2° LIVELLO E VA RISARCITO IL DANNO PROFESSIONALE

Errata corrige 21 Maggio 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 01.03.2022, in una causa patrocinata sia in primo grado che in secondo grado dallo Studio Legale Salvagni, ha condannato Telecom Italia S.p.a. al risarcimento del danno per l’illegittimo demansionamento di una lavoratrice adibita al DAC/CDA, dal 4° livello al 2° livello del CCNL applicato, a partire dal 2012, con adibizione a mere mansioni di tipizzazione (inserimento dati).

Il secondo organo giudicante, infatti, accogliendo l’appello proposto dalla lavoratrice, ha analizzato le deposizioni testimoniali rese in altri giudizi analoghi a quello in oggetto, e ha statuito che la lavoratrice ha subito una illegittima dequalificazione professionale, essendo inquadrata nel 4° livello, ma adibita dal 2012 a mansioni di mero inserimento dati, corrispondenti al 2° livello del CCNL applicato, e non avendo la Telecom fornito la prova dell’esatto adempimento dell’obbligo scaturente dall’art. 2103 c.c..

Il giudice, raffrontando le mansioni svolte dal lavoratore dal 2012 con quelle previste dalla declaratoria di 4° livello, ha constatato come le stesse non possano essere in alcun modo considerarsi rispondenti alle caratteristiche che connotano tale profilo professionale, piuttosto, di compiti rientranti nell’inferiore 2° livello (attività operative di media complessità, connotate da metodi di lavoro e procedure definite).

Il giudice ha accertato quindi il demansionamento subito dalla lavoratrice e ha ritenuto raggiunta la prova di un danno alla professionalità della lavoratrice quantificato nel 30% della retribuzione mensile della lavoratrice, moltiplicata per tutto il periodo di adibizione a mansioni inferiori (dal 2012 al 2017).