Errata corrige 19 Nov 2022
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 12.10.2022, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Terna S.p.a. e confermato integralmente la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 21.07.2021 che, in accoglimento dell’appello proposto da una lavoratrice, aveva accertato che il rapporto di lavoro, formalmente intercorso tra la medesima e la cooperativa formale datrice di lavoro, doveva in realtà essere imputato alla Terna in qualità di effettivo datore di lavoro.
In particolare, la Corte di Appello, valorizzando la dirimente circostanza relativa dell’effettivo esercizio dei poteri direttivi ed organizzativi della prestazione della lavoratrice, aveva statuito come dall’istruttoria orale fosse emersa la prova dell’assenza sul luogo di lavoro di un referente della Cooperativa. Il potere direttivo e organizzativo (riguardo i turni e la gestione quotidiana della prestazione lavorativa), infatti, era esercitato dall’utilizzatrice Terna S.p.a., essendo la cooperativa formale datrice di lavoro una mera “organizzazione fantasma” in capo alla quale residuava la sola gestione amministrativa/burocratica del rapporto.
Alla luce delle risultanze emerse dall’istruttoria testimoniale e della documentazione prodotta, la Corte di Appello aveva pertanto dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intercorso con la Terna S.p.a., ancora in essere, condannando la Società alla riammissione in servizio della lavoratrice e al pagamento di una indennità pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha confermato in pieno la decisione della Corte territoriale, ritenendo che la pronuncia impugnata non è affetta da alcun vizio di legittimità e che il ricorso della società non merita accoglimento, rimanendo – tra l’altro – la valutazione delle risultanze istruttorie riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità.