Errata corrige 02 FEB 2023
La vicenda sottoposta al giudizio del Tribunale di Latina concerne un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore, assistito dallo Studio Legale Salvagni, impiegato per diversi anni alle dipendenze di diverse società succedutesi con contratti d’appalto nella gestione dei servizi di preparazione e movimentazione merci in favore della committente D.R.S. S.p.a., in occasione e a causa della cessazione dell’appalto.
La società Cooperativa Globe, subentrata nella gestione dei servizi appaltati, pur essendovi tenuta ai sensi dell’art. 42 bis co. 3 del CCNL del settore logistica a trasporti ed essendosi obbligata in virtù di apposito accordo ad assumere il personale impiegato nell’appalto, aveva poi assunto solo una parte dei dipendenti, il cui elenco era stato trasmesso dalla società uscente.
Il lavoratore, assumendo che la fattispecie integrasse gli estremi della cessione d’azienda e invocando l’applicazione dell’art. 2112 c.c., ha contestato legittimità della disposta espulsione dal servizio appaltato e chiesto che fosse accertata la continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società cessionaria (ossia la Cooperativa Globe), convenuta in giudizio, nel posto di lavoro in precedenza occupato e alle condizioni già applicate. In via subordinata il lavoratore ha invocato il diritto all’assunzione, lamentando la violazione della clausola sociale di cui al ccnl e del relativo accordo attuativo.
Il Tribunale ha ritenuto sussistere le condizioni della cessione aziendale regolata dall’art. 2112 c.c., avendo potuto accertare che, senza che si realizzasse un mutamento sostanziale nell’organizzazione del compendio aziendale, si era di fatto verificata una mera successione nella titolarità, giuridicamente rilevante anche in assenza di relazioni contrattuali dirette fra le imprese coinvolte.
Il Tribunale, a riprova della cessione ex art. 2112 c.c., ha constatato, da una parte, che la società Globe aveva assunto una consistente percentuale di lavoratori in precedenza impiegati nell’appalto alle dipendenze dell’impresa uscente, dall’altra, la continuità del complesso di beni strumentali per l’esecuzione del servizio appaltato.
Il giudice ha quindi giudicato applicabile l’art. 2112 c.c., senza che vi ostasse l’esistenza di un obbligo convenzionale di riassunzione del personale, dovendosi dichiarare la continuazione del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della società convenuta, con ordine di riammissione del dipendente alle medesime condizioni vigenti in precedenza e condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.