TELECOM REVOCA AUTO AZIENDALE CONCESSA AD USO PROMISCUO: CONDANNATA A PAGARE IN BUSTA PAGA IL VALORE BENEFIT AUTO QUALE RETRIBUZIONE IN NATURA

Errata corrige 02 FEB 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

 Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22 dicembre 2022, ha riconosciuto l’assegnazione di un’auto aziendale concessa ad uso promiscuo quale retribuzione in natura corrisposta mediante il conferimento in favore della lavoratrice di beni e/o servizi, comunemente denominati “fringe benefit”.   

La vicenda riguarda una lavoratrice alla quale l’azienda, per cinque anni (dall’aprile 2014 al giugno 2019), ha assegnato una vettura aziendale ad uso promiscuo.

Detta assegnazione, proprio per l’uso promiscuo che la caratterizzava, non era collegata alla tipologia delle mansioni svolte e andava ad integrare il trattamento retributivo della ricorrente.

La dipendente, a seguito della revoca dell’auto aziendale, ha chiesto il riconoscimento della natura retributiva della stessa e il conseguente pagamento delle retribuzioni per equivalente in ragione della mancata fruizione del benefit, trattandosi di retribuzione irriducibile ex art. 2103 e 2099 c.c. e ormai entrata a far parte del patrimonio della lavoratrice.          

Il Tribunale di Roma, ha ritenuto che la revoca dell’auto aziendale è stata causa di un illegittimo pregiudizio economico da risarcire nella misura quantificata nel ricorso (determinata in base alle tariffe ACI quale controvalore economico del benefit revocato).