TELECOM E SETTORE DAC/CDA: LA CORTE DI APPELLO CONFERMA L’ILLEGITTIMO DEMANSIONAMENTO DI UN LAVORATORE ADIBITO A MANSIONI DI TIPIZZAZIONE E CD. NORMALIZZAZIONE POSTA E CONTRATTI.

Errata corrige 25 FEB 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24.01.2023, ha accertato l'illegittimo demansionamento subito da un lavoratore, inquadrato nel 5° livello, assegnato al DAC/CDA e dal 2015 adibito a mansioni di cd. Tipizzazione e Normalizzazione posta e contratti.

In particolare, i giudici di secondo grado hanno accolto l’appello proposto dal lavoratore avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande sul presupposto dell’esistenza di un precedente verbale di conciliazione in cui, a suo dire, il lavoratore avrebbe accettato l’adibizione al suddetto settore ove, al momento della conciliazione, svolgeva mansioni di tipizzazione. Il Tribunale, inoltre, per le mansioni di Normalizzazione svolte successivamente, ritenendo (erroneamente) le stesse equiparabili a quelle di Tipizzazione “accettate” dal lavoratore, riteneva che il medesimo non potesse lamentare di aver subito alcun danno.

La Corte di appello, pertanto, accogliendo la tesi difensiva dello Studio Legale Salvagni, ha innanzitutto riconosciuto l’ammissibilità delle domande proposte dal lavoratore, in quanto la statuizione contenuta nel verbale di conciliazione non riguardava l’accettazione  a rimanere adibito a mansioni inferiori rispetto al proprio inquadramento e, pertanto, non poteva precludere al medesimo successive rivendicazioni generate dall’eventuale inadempimento del datore che, nel caso di specie, non  lo aveva adibito alle mansioni spettanti in base all’inquadramento riconosciuto.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse errato nel ritenere che il verbale di conciliazione potesse contenere un patto di demansionamento con cui il lavoratore avrebbe accettato, pro futuro e senza limiti, di essere adibito a mansioni inferiori al proprio inquadramento nel 5° livello.

La Corte di merito, inoltre, facendo espresso riferimento alla mancata contestazione, da parte della società, del contenuto delle mansioni di Tipizzazione e Normalizzazione, per come descritte dal lavoratore sin dal primo grado, ha ritenuto che, le prime, fossero riferibili al 2° livello e, le seconde, al 1° livello del CCNL delle Telecomunicazioni, accertando così l’avvenuto demansionamento

I giudici di secondo grado, infine, hanno osservato che il lavoratore aveva soddisfatto il proprio onere probatorio circa il danno alla professionalità per aver dimostrato di essere stato adibito a mansioni di 2° e 1° livello - a carattere prevalentemente manuale e con estromissione dall’utilizzo dei sistemi informatici aziendali - che avevano depauperato il bagaglio professionale acquisito dal medesimo nella fase pregressa del rapporto di lavoro, nonché privato della possibilità di progressione della carriera.  

Stante quanto sopra, la Corte di appello ha condannato la Telecom al risarcimento del danno professionale patito dal lavoratore, liquidandolo in via equitativa in oltre 60.000,00 euro, ossia in una misura pari al 70% della retribuzione mensile per ciascun mese di adibizione a mansioni inferiori.