TELECOM DAC E DIGITAL MARKET: LA CORTE DI APPELLO CONDANNA LA SOCIETA’ AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL DEMANSIONAMENTO DI UNA LAVORATRICE ADIBITA A MANSIONI DI INSERIMENTO DATI RIFERIBILI AL 2°LIVELLO DEL CCNL.

Errata Corrige 25 FEB 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 31.01.2023, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, impugnata dalla Telecom, con cui è stato accertato l'illegittimo demansionamento professionale di una lavoratrice, assistita dallo Studio Salvagni, e assegnata, dapprima, al DAC/CDA e, poi, al Digital Market.

In particolare, il secondo Giudice, respingendo l’appello di Telecom, ha confermato le statuizioni del primo giudice, secondo cui, come emerso anche a seguito dell’istruttoria svolta in primo grado, la lavoratrice aveva subito un illegittimo demansionamento, dal 5° livello di appartenenza a due/tre livelli inferiori, venendo adibita a mansioni, dapprima, riconducibili al 2° livello del CCNL applicato da Telecom presso il settore DAC/CDA e, poi, al 3° livello  dello stesso CCNL presso il Settore Digital Market.

Le mansioni a cui era stata adibita la lavoratrice consistevano in compiti di customer care e di mero inserimento dati, nonché di semplice controllo a video di documentazione, estremamente standardizzate ed eseguite tramite procedure predefinite.

Tanto premesso, il Collegio ha confermato l’accertamento operato dal primo Giudice del grave demansionamento professionale subito dalla ricorrente, in quanto adibita a mansioni di natura semplice e ripetitiva non riconducibili in alcun modo al livello 5° del CCNL applicato, e, pertanto, ha confermato la condanna della Telecom ad adibire la lavoratrice alle mansioni del livello di appartenenza (5°), nonché al risarcimento del danno professionale subito dalla medesima per tutto il periodo in cui è stata assegnata al DAC e al Digital Market, sulla base del parametro della retribuzione mensile.