Le nostre cause
Cause patrocinate dallo Studio Legale Salvagni.
Il Tribunale di Roma, con due sentenza dell’8.03.2023 e del 16.03.2023, ha condannato G.S.E. S.p.A. a riconoscere a due dipendenti il diritto all’inquadramento nelle superiori categorie, rispettivamente nel livello A1S e nel livello ASS e, poi, di Quadro, di cui al CCNL del settore Elettrico, nonché a corrispondere ai medesimi tutte le differenze retributive maturate per il periodo oggetto di causa.
La vicenda riguarda due dipendenti, la prima, con qualifica di Buyer, il secondo, quale Ingegnere Ambientale, i quali, entrambi dal 2013, hanno svolto funzioni riferibili alle suddette superiori categorie.
In particolare, nella seconda delle suddette vicende, il Tribunale ha accolto la tesi sostenuta dallo Studio Legale Salvagni secondo cui il lavoratore, in qualità di referente di un importante progetto, ha avuto quale diretto riporto il proprio responsabile dirigente, oltre che gli altri direttori coinvolti e, comunque, ha svolto funzioni di particolare importanza per l’elevato contenuto specialistico delle stesse con forte presenza di facoltà di rappresentanza, esattamente come richiesto dalla declaratoria contrattuale di Quadro di cui al CCNL applicato.
Ed ancora in accoglimento della tesi sostenuta dallo Studio legale Salvagni sin dal ricorso, il Giudice ha riconosciuto il diritto del lavoratore a essere inquadrato, per il periodo iniziale del rapporto di lavoro, nei livelli A1S e, poi, AS in virtù di quanto previsto dall’accordo sindacale del 15.02.2005 (cd. per i percorsi regolamentati), livelli che illegittimamente non erano stati attribuiti in quanto, contrariamente a quanto eccepito dalla società, l’applicabilità di tale accordo discendeva dalle stesse previsioni di un precedente contratto di inserimento.
Sulla scorta di quanto sopra, il Giudice del lavoro, ritenendo che i lavoratori avessero analiticamente e esaurientemente ricostruito l’attività svolta e la sua riconducibilità agli inquadramenti superiori rivendicati - con una valutazione “condivisa dal Giudice per la sua analiticità e completezza” - ha riconosciuto che i medesimi avessero diritto a essere inquadrati nelle suddette superiori categorie, con conseguente riparametrazione della retribuzione dagli stessi percepita e condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate per un ammontare, nel primo caso di oltre 20.000,00 euro e, nel secondo, di oltre 40.000,00 euro.