PROCTER & GAMBLE ITALIA PERDE ANCHE IN CASSAZIONE: LA SOCIETÀ DEVE RIASSUMERE IL DIPENDENTE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARI.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con ordinanza del 21.03.2023, la Corte di Cassazione, rigettando integralmente il ricorso proposto dalla società, ha confermato quanto statuito dalla Corte di appello di Roma in merito all’illegittimità dei numerosi contratti di somministrazione intercorsi tra le parti, alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e alla condanna del datore di lavoro alla riammissione in servizio del lavoratore, oltre al pagamento dell’indennità ex art. 32 L. 183/2010.

In particolare, la Suprema Corte, dopo aver ritenuto infondato il motivo proposto dalla società ove era stata denunciata l’erroneità della sentenza in merito al mancato accoglimento dell’eccezione di decadenza dall’impugnativa dei contratti, ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato riguardo alla mancata prova, da parte del datore di lavoro, dell’effettiva sussistenza delle ragioni giustificative e del nesso causale tra le ragioni indicate nei contratti di somministrazione e l’assunzione del lavoratore.

Ed infatti, secondo la Cassazione, la Corte territoriale aveva correttamente statuito che non erano stati precisati in concreto tempi, modi ed esigenze organizzative dei progetti, delle promozioni e delle lavorazioni, ciò non consentendo di porli in relazione causale con il modulo della struttura interessata e con gli effettivi compiti svolti dal lavoratore; ciò impedendo al giudice la possibilità di verificare l’effettività delle ragioni legate alle presunte “punte di attività”.

Conclude la Suprema Corte affermando che, dato che il controllo giudiziario è concentrato proprio nella verifica dell’effettività di quanto previsto in contratto, questo accertamento è di competenza del giudice di merito e, se motivato in maniera adeguata e priva di contraddizioni, come nel caso di specie, non può essere rivalutato in sede di legittimità.

Tale pronuncia, si pone in continuità rispetto al cospicuo contenzioso seguito dallo Studio Legale Salvagni e che, ad oggi, ha visto la vittoria nelle cause dallo stesso patrocinate dal primo grado sino al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione sempre contro la multinazionale PROCTER & GAMBLE ITALIA.