G.S.E. S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO DA DEMANSIONAMENTO E MORALE, NONCHÉ A RICONOSCERE L’INQUADRAMETO NELLA SUPERIORE CATEGORIA BS SULLA BASE DEI CD. ACCORDI REGOLAMENTATI.  

Errata corrige 06 DIC 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 16.11.2023, ha innanzitutto condannato G.S.E. S.p.A. a riconoscere al dipendente il diritto all’inquadramento nella superiore categoria B1S e, poi, BS di cui al CCNL del settore Elettrico, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive maturate per il periodo oggetto di causa.

La vicenda riguarda un lavoratore che, dapprima assunto con contratto di inserimento, successivamente alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato e sino al dicembre 2013 aveva svolto mansioni riferibili alla categoria BS, superiore rispetto alla categoria B1 di formale inquadramento.

In particolare, il Tribunale ha accolto la tesi sostenuta dallo Studio Legale Salvagni secondo cui il lavoratore aveva diritto a essere inquadrato, per il periodo iniziale del rapporto di lavoro, nei livelli B1S e, poi, BS in virtù di quanto previsto dall’accordo sindacale del 15.02.2005 (cd. per i percorsi regolamentati in ipotesi di trasformazione di contratto di inserimento), livelli che illegittimamente non erano stati attribuiti in quanto, contrariamente a quanto eccepito dalla società, l’applicabilità di tale accordo discendeva dalle stesse previsioni di un precedente contratto di inserimento.

Sulla scorta di quanto sopra, il Giudice del lavoro ha riconosciuto che il lavoratore avesse diritto a essere inquadrato nelle suddette superiori categorie, con conseguente riparametrazione della retribuzione dagli stessi percepita e condanna della società al pagamento delle differenze retributive.

Il Tribunale, inoltre, ha accertato il demansionamento del lavoratore in quanto al medesimo, successivamente al luglio 2014, non sono state assegnate mansioni riferibili al livello di quelle svolte in precedenza e, in quanto tali, non coerenti con l’effettiva professionalità acquisita dal dipendente sino al giugno 2014.

Quanto al risarcimento del danno, accertata la perdita delle competenze professionali possedute può dal lavoratore in virtù delle mansioni svolte sino al giugno 2014, nonché la violazione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, il Tribunale ha liquidato il danno alla professionalità, dignità professionale, alla vita di relazione in ambito lavorativo e il danno morale (inteso come profondo stato di intima sofferenza e prostrazione), quantificandolo in via equitativa in € 32.000.