DAIKIN EUROPE APPLIED S.P.A. PERDE ANCHE IL RECLAMO: IL TRIBUNALE CONFERMA LA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E L’ORDINE DI ADIBIRE IL LAVORATORE A MANSIONI PROPRIE DEL SUO LIVELLO INQUADRAMENTO (C2 del CCNL Metalmeccanica industria).

Errata corrige 17 DIC 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con decreto del 5.12.2023, il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, ha respinto il reclamo proposto dalla società avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale che, il 1° agosto del 2023, aveva accolto il ricorso d’urgenza proposto dallo Studio Legale Salvagni in difesa di un lavoratore inquadrato nel livello C2 del CCNL Metalmeccanica industria (ex livello 4°), adibito a mansioni inferiori di Montatore/Finitore.

Il Tribunale, aderendo alla prospettazione del primo giudice, ha altresì ampliato le ragioni poste alla base della decisione in quanto, anche all’esito dell’istruttoria testimoniale e della documentazione prodotta dalla società, erano risultate esistenti in azienda posizioni di lavoro confacenti alla professionalità e al livello di inquadramento posseduto dal lavoratore. Pertanto, l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori integrava una illegittima dequalificazione professionale, poiché non poteva ritenersi legittimamente giustificata dalla riorganizzazione aziendale.

In particolare, secondo il Tribunale, le mansioni di Montatore e Finitore, per come emerso dalle dichiarazioni dei testimoni ascoltati, è colui che opera secondo precise procedure standardizzate e, pertanto, a differenza di quanto avveniva nella fase pregressa del rapporto di lavoro, il lavoratore non interagiva più con altre figure professionali, interne ed esterne all’azienda e, nella specie: con gli altri operatori di linea - a cui impartiva anche la formazione periodica - con i fornitori, nonché con le altre figure tecniche e amministrative aziendali con cui, in precedenza, partecipava a riunioni di staff - anche dal medesimo indette - finalizzate a risolvere i problemi della produzione.

Inoltre, sempre alla luce degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso del giudizio, il Tribunale ha statuito che al lavoratore, di fatto, erano state assegnate le sole mansioni di Finitore, ossia di ultimo operaio della linea che si limita alla rifinitura esterna del prodotto, operando ritocchi e verniciature, apponendo etichette e controllando la presenza dei documenti a corredo. Secondo i giudici del reclamo, pertanto, le suddette mansioni di Finitore non possono essere ricondotte alla declaratoria professionale del Livello C2 del CCNL Metalmeccanica industria, poiché di natura prettamente esecutiva e svolte secondo procedure standardizzate.

Il Tribunale, infine, ha confermato che il lavoratore aveva fornito la prova del pericolo dell’aggravamento del suo danno alla salute, determinato dal protrarsi dalla situazione di illegittimo demansionamento, che giustificava il ricorso al procedimento cautelare.