TELECOM CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE, MORALE E ALL’IMMAGINE PER OLTRE € 300.000,00 PER AVER DEMANSIONATO UN LAVORATORE INQUADRATO NEL 7° LIVELLO.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12.12.2023, ha accertato l'illegittimo demansionamento subito da un lavoratore inquadrato nel 7° livello del CCNL Telecomunicazioni, statuendo che le mansioni svolte in qualità di TAF (Top Agent Fibra) e quelle di cd. project manager non sono riferibili al suddetto livello di inquadramento.

In particolare, il Giudice, a seguito della disamina delle dichiarazioni testimoniali e della giurisprudenza di legittimità in merito all’onere della prova in tema di demansionamento - che grava sul datore di lavoro - ha evidenziato che Telecom non ha fornito la prova dell’esatto adempimento dell’obbligo scaturente dall’art. 2103 c.c..

Il Tribunale, pertanto, raffrontando le mansioni svolte dal lavoratore con le funzioni previste dalla declaratoria relativa al 7° livello ha rilevato come risulti del tutto evidente che le mansioni assegnate al medesimo non possano essere in alcun modo rispondenti alle caratteristiche che connotano tale livello, né possano essere ritenute equivalenti alle funzioni svolte antecedentemente al demansionamento, funzioni appunto connotate da competenza a carattere progettuale-innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione.

Il Tribunale, infine, ha affermato che l’inadempimento da parte del datore di lavoro al disposto dell’art. 2103 c.c. è suscettibile di determinare una pluralità di conseguenze lesive, con effetti sia patrimoniali, sia non patrimoniali. In particolare, il Giudice ha sottolineato che le condotte del datore di lavoro inadempienti al disposto degli artt. 2013 e 2087 c.c. possono essere fonte di danni non patrimoniali risarcibili anche qualora non diano luogo ad una lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore, ma ledano altri diritti tutelati da tali disposizioni o, comunque, aventi rilievo costituzionale, come ad esempio la dignità personale, l’immagine professionale, l’onore e la reputazione.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale, pertanto, ha condannato la Telecom al risarcimento del danno subito dal lavoratore dal 2103 in poi, quantificandolo in oltre 245.000,00 euro per danno alla professionalità (in considerazione della notevole durata della dequalificazione professionale, della conoscibilità e dell’ampiezza del divario qualitativo delle mansioni), e circa 60.000,00 euro per non patrimoniale all’immagine, alla vita di relazione e morale subiti.