BANCO BPM: RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UN LAVORATORE PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO, CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 14.01.2024 il Tribunale di Roma ha accertato che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e le società formali datrici di lavoro - società di servizi che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Banco BPM S.p.A. in qualità di effettivo datore di lavoro.

Nel caso di specie, il lavoratore, sin dal 2008, aveva prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata direttamente in favore della Società, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposto, da parte degli stessi, al controllo e/o riscontro della propria prestazione lavorativa.

Il giudice, pertanto, focalizzando il proprio ragionamento decisorio anche sulla mancata prova dell’esistenza di tutti i contratti di appalto tra le società formale datrici e la Banco BPM S.p.A., alla luce delle risultanze emerse dall’istruttoria testimoniale e della documentazione prodotta, ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, intercorso con la società utilizzatrice in modo irregolare, ancora in essere, condannando la stessa alla riammissione in servizio del lavoratore e al pagamento di una indennità pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR.

La sentenza, inoltre, ha dichiarato la nullità del verbale di conciliazione – peraltro tempestivamente impugnato ex art. 2113 c.c. - fatto sottoscrivere al lavoratore presso la sede della società convenuta, ma intercorrente tra il medesimo e la società formale datrice di lavoro. In particolare, ha osservato il Tribunale che la scrittura era stata sottoscritta senza l’assistenza del sindacalista, pur indicato nell’atto come presente, il quale avrebbe apposto la propria firma solo successivamente.