LEONARDO S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE DA DEMANSIONAMENTO DI CIRCA 100.000,00 EURO PER UN LAVORATORE “QUADRO” ADIBITO A MANSIONI INFERIORI.  

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

 

La Leonardo S.p.A. (ex Finmeccanica), nota azienda ad alta tecnologia che opera a livello mondiale nei settori dell'Aerospazio, della Difesa e della Sicurezza, ha illegittimamente adibito un lavoratore a mansioni nettamente inferiori a quelle riferibili al proprio inquadramento contrattuale di Quadro e, venendo lasciato sostanzialmente inattivo, senza alcun ruolo e/o progetto da sviluppare e obiettivi aziendali da realizzare anche per lunghi periodi.

 

Lo Studio Legale Salvagni, che ha patrocinato la causa del lavoratore contro la Leonardo S.p.A., ha sostenuto in giudizio che, nel caso di specie, la società avrebbe dovuto, oltre ad adibire il lavoratore a mansioni equivalenti a quelle da ultimo svolte (prima di essere dequalificato) e, in ogni caso, ad attività riconducibili e/o riferibili alla qualifica di Quadro del CCNL Industria Metalmeccanica, anche riconoscere al medesimo tutti i danni patiti in conseguenza dell’illegittima condotta aziendale che, risultava ancor più grave, atteso che la società non aveva ottemperato ad un precedente ordine giudiziale di “reintegrazione alle mansioni” disposto dal Tribunale di Roma e confermato dalla Corte di Appello di Roma.

 

Il Tribunale di Velletri, con sentenza del 6 dicembre 2023, ha correttamente accertato il grave demansionamento subito dal lavoratore per oltre 9 anni per essere stato adibito a mansioni dequalificanti riconducibili, anziché nella categoria Quadro di formale appartenenza, in livelli nettamente inferiori, disponendo il risarcimento del danno professionale di circa 100.000,00 e la “reintegra” alle mansioni del livello di inquadramento contrattuale di Quadro.