CONVEGNO ANF 18 GIUGNO 2024:

“Il mobbing, lo straining e le altre forme di abuso sul lavoro e la violenza di genere. Un confronto alla luce delle recenti pronunce della Cassazione”

In qualità di Responsabile del Gruppo Lavoro ANF (Associazione Nazionale Forense) di Roma, voglio ringraziare i Relatori del Convegno di ieri 18 giugno 2024. 

L’evento è stato caratterizzato da una multidisciplinarita’ degli interventi che hanno affrontato le fattispecie del mobbing e dello straining sotto diversi profili. 

Un filo rosso che ha permesso di analizzare questi fenomeni di origine giurisprudenziale in più campi di applicazione, grazie alle diverse professionalità dei Relatori che hanno condiviso le loro esperienze con un taglio scientifico ma al tempo stesso pratico. 

Interessante poi il dibattito sulla natura giuridica del mobbing e dello straining in relazione anche ai recenti arresti della Corte di Cassazione, ove è emerso che, in realtà, la norma che qualifica la fattispecie giudiziale per la tutela di lavoratori da condotte datoriali vessatorie e stressogene o di costrittivita’ organizzativa è sempre l’art. 2087 c.c., quale norma aperta e cardine posta dall’ordinamento a protezione dell’integrità psico fisica del lavoratore. 

Del pari, ha suscitato interesse anche il tema del risarcimento del danno e degli oneri probatori, con un’analisi del diverso approccio interpretativo da parte della Corte di Cassazione con riferimento alle differenze tra mobbing e straining in tema di ripartizione dell’onus probandi. 

Per chi fosse interessato ad approfondire i recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, si segnalano le seguenti decisioni che hanno preso posizione sul risarcimento del danno da straining, risarcibile anche in assenza di mobbing:

1) ordinanza Corte di Cass. n. 3692 del 7.2.2023,

2) ordinanza Corte di Cass. n. 29101 del 19.10.2023,

3) ordinanza Corte di Cass. n. 2084 del 19.01.2024;

4) ordinanza Corte di Cass. n. 3791 del 12.2.2024;

5) ordinanza Corte di Cass. n. 3822 del 12.2.2024, 

6) sent. Corte di Cass. n. 15957 del 7.6.2024,

In tali arresti si afferma che, in relazione alla tutela della personalità morale e dignità del lavoratore, se viene accertato lo straining e non il mobbing, la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta, assegnando valore dirimente all’ambiente lavorativo stressogeno, quale fatto ingiusto.

Un particolare ringraziamento ai numerosi partecipanti, sia da remoto che in presenza, per l'interesse dimostrato, anche oltre l’orario stabilito per la fine dell’evento. 

Ringrazio, infine, tutto il Gruppo Giuslavoristi ANF di Roma per l’impegno profuso alla realizzazione di questo Convegno.