COMPAR SPA PERDE GIUDIZIO DI URGENZA SU RICORSO DI MADRE SINGLE CAREGIVER DI 4 FIGLI MINORI DI CUI 2 AFFETTI DA DISABILITÀ. 

Il Tribunale di Roma, con la recentissima ordinanza del 14 settembre 2024, ha accolto la domanda della ricorrente, assistita dallo Studio legale Salvagni, madre single caregiver di quattro figli

minori di cui due affetti da disabilità, all’adibizione della stessa ad almeno tre turni di lavoro di mattina a settimana, al fine di far fronte alle esigenze dei propri figli.

In particolare, la lavoratrice, commessa in un negozio di calzature, aveva dedotto di essere stata discriminata dalla società datrice di lavoro in quanto madre di quattro figli, di cui tre minori e due disabili, e in quanto aveva fruito di un congedo straordinario per assistere il figlio disabile.

Successivamente alla fruizione del congedo, infatti, la lavoratrice era stata adibita dalla società a turni di lavoro per lo più pomeridiani, con la conseguenza che per la medesima fosse difficile, se non impossibile, far fronte alle necessità di cura e assistenza, in quanto madre caregiver di due figli disabili – di cui uno riconosciuto disabile grave ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. 104/92 e l’altro riconosciuto disabile nelle more del giudizio.

Il Giudice, adito con procedimento d’urgenza, ha riconosciuto sussistenti sia il fumus sia il periculum in quanto, da un lato, ha accertato il diritto della lavoratrice madre caregiver di assistere ai propri figli disabili mediante il riconoscimento alla stessa di almeno 2 (o 3 quando non fruisce dei permessi di cui alla L. 104/92) turni di mattina a settimana. Ciò anche in base ai principi di correttezza e buona fede che impongono alla società datrice di lavoro di accordare al lavoratore (in questo caso madre e caregiver nello stesso tempo) ogni trattamento che possa giovare alle esigenze familiari, salvo che vi siano diverse e comprovate esigenze organizzative.

Il Tribunale ha riconosciuto sussistente il pericolo nel possibile ritardo nell’adozione del provvedimento, derivante dal possibile aggravamento delle condizioni dei figli minori, e in particolare del disabile. Si legge infatti nell’ordinanza “oggettivo il rischio che il protrarsi della situazione antigiuridica possa pregiudicare le esigenze di cura dei minori e del soggetto affetto da handicap affidato alla ricorrente; non vi sono dubbi circa il fatto che il turno con inizio 10/11 sia preferibile per la ricorrente in quanto la mattina i minori, uno dei quali sottoposto a terapie mediche e dieta particolare (v. in atti), sono a scuola, mentre il pomeriggio essi devono essere accuditi”

Peraltro, a parere del Tribunale di Roma la difesa della società “non appare contenere motivazioni sufficienti a giustificare un’assegnazione, da ottobre 2023, spesso sproporzionata nella

scelta del turno pomeridiano”.

Il Giudice ha conseguentemente condannato la società ad adibire la lavoratrice ad almeno 2 o comunque 3 quando non fruisca dei permessi ex L. 104, turni di mattina alla settimana, ripartendo i turni in proporzione al numero delle dipendenti con qualifica di commessa (e senza differenziazioni tra le commesse, anche se alcune erano part time e la ricorrente full time).

L’ordinanza è di rilevante e attuale interesse anche per il tema del diritto del lavoratore caregiver a fruire di tutti gli istituti possibili al fine di conciliare le esigenze lavorative con quelle di assistenza del familiare disabile.