IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE DISABILE PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO NELLA INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE: LA CONOSCENZA DEL FATTORE RISCHIO E “L’ONERE BIFRONTE” A CARICO DELLE PARTI PER APPLICARE L’ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

Articolo di Michelangelo Salvagni.

pubblicato il 02/22/2024 su Rivista Labor.

Vai al PDF.

Segnalo la mia ultima pubblicazione sulla Rivista Labor dove analizzo la fattispecie del licenziamento discriminatorio del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto.In particolar modo, ho tentato di ricostruire lo "stato dell'arte" degli orientamenti della Corte di Cassazione inaugurati con  prima pronuncia su questa materia, ossia la n. 9095 del 31 marzo 2023.

Successivamente, dopo il secondo arresto n. 35747 del 21 dicembre 2023, l'indirizzo di legittimità si è consolidato in ragione delle seguenti decisioni: Cass. 2 maggio 2024, n.11731; Cass. del 22 maggio 2024, n. 14316; Cass. 23 maggio 2024, n. 14402; Cass. 31 maggio 2024, n. 1582 e, da ultimo, Cass. 5 giugno 2024, n. 15723. 

Di rilievo, nelle ordinanze di maggio in commento, è il passaggio che affronta la querelle che si era sviluppata tra gli interpreti  sul tema della conoscenza della disabilità, quale eventuale "scriminante" nella condotta di tipo discriminatoria da parte del datore.

Emerge così dall'interpretazione della Suprema Corte una sorte di "onere bifronte", ossia uno stretto collegamento funzionale tra l’onere del datore di lavoro di acquisire informazioni e quello di cooperazione del lavoratore al fine di adottare l’accomodamento ragionevole.

 #licenziamento #comporto #disabile #discriminazione