NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO PER RIDOTTA CAPACITÀ LAVORATIVA DEL DISABILE: LA VIOLAZIONE DI ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI CONFIGURA UNA DISCRIMINAZIONE DIRETTA

Segnalo la pubblicazione del mio articolo sulla Rivista Giuridica del Lavoro n. 4/2024, parte II,

RGL GIURISPRUDENZA ONLINE
NEWSLETTER N. 12/2024,
Sezione Approfondimenti, dal titolo:

“Nullità del licenziamento per e idotta capacità lavorativa del disabile: la violazione di accomodamenti ragionevoli configura una discriminazione diretta”

La vicenda oggetto di annotazione prende le mosse da un licenziamento di un lavoratore disabile giustificato da un’inidoneità sopravvenuta parziale alle mansioni di guardia giurata a cui era adibito.

Il nodo interpretativo da sciogliere posto all’attenzione della Suprema Corte è rappresentato dal fatto che, secondo la ricostruzione del lavoratore, le proprie patologie integravano una condizione di disabilità secondo l’accezione eurounitaria di tale nozione.
Pertanto, a differenza di quanto stabilito nel giudizio di merito, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per inidoneità sopravvenuta doveva ritenersi nullo per violazione del divieto di discriminazione diretta.

In altri termini, il lavoratore ha censurato la sentenza in quanto, visto che l’inidoneità alla mansione era collegata alla propria disabilità, l’accertata mancata adozione degli accomodamenti ragionevoli da parte dei giudici di merito, ai fini della salvaguardia del posto di lavoro, avrebbe dovuto comportare il diritto
a godere delle tutele antidiscriminatorie previste dall’art. 2 della Direttiva n. 78/2000/Ce
determinando, pertanto, la nullità del recesso, e non solo la sua illegittimità.

La Corte di Cassazione, quindi, è stata investita della scelta tra due opzioni interpretative: adottare al caso di specie la cd. tutela reintegratoria attenuata (in linea con quanto riconosciuto dalla Corte territoriale), alla luce del combinato disposto dei commi 4 e 7
dell’art. 18, l. n. 300/70, oppure quella piena (rivendicata dal ricorrente) stabilita dall’art. 18, commi 1 e 2,

La Cassazione, per la prima volta con riferimento alla fattispecie del licenziamento per impossibilità sopravvenuta di un lavoratore disabile, ha ritenuto che, in caso di mancata adozione di accomodamenti ragionevoli ai fini della ricollocazione del dipendente, il licenziamento sia affetto da nullità per discriminazione diretta.

Vai al PDF.