ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO PER LA RIPRESA DEL SERVIZIO NELLA SEDE PIÙ VICINA, MANCATO ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE E ASSENZA INGIUSTIFICATA: UN’ALTRA PROSPETTIVA DI LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO DEL DISABILE.

Segnalo la mia ultima pubblicazione sulla Rivista Labor del 15 gennaio 2025 dove analizzo la fattispecie del licenziamento del disabile per assenza ingiustificata a seguito di eccezione di inadempimento.

Prosegue il percorso di estensione delle tutele del lavoratore disabile da parte della Corte di Cassazione nel caso in cui il datore di lavoro abbia omesso di adottare gli accomodamenti ragionevoli.

I principi affermati dalla Suprema Corte del 2024, in materia di parità di trattamento del lavoratore affetto da disabilità, possono ormai considerarsi una sorta di “caleidoscopio” che consente di vedere le mutevoli forme di discriminazione e, a seconda della fattispecie illecita che di volta in volta si realizza, contrastare le stesse applicando le norme antidiscriminatorie che
salvaguardano tale soggetto sia nella fase di esecuzione del rapporto sia in quella della risoluzione.

L’operazione ermeneutica che i giudici di legittimità hanno elaborato su tale materia, soprattutto nel precedente anno, traccia un quadro di riferimento che, fondandosi in particolar modo su principi sovranazionali (art. 2, Convenzione Onu, artt. 1 e 5 Direttiva 2000/78/CE), rende l’obbligo di attuare gli accomodamenti ragionevoli una fattispecie dinamica e aperta che, poiché finalizzata alla protezione dagli atti discriminatori, può essere plasmata per ogni situazione che mortifichi o limiti il portatore di disabilità.

La violazione di tale obbligo, che peraltro fonda la tutela nel disabile in normative e principi sovranazionali, può essere applicata per il lavoratore affetto da disabilità sia nel caso del superamento del comporto, sia in quello dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per inidoneità alla mansione, sia per il caso di trasferimento e, non da ultimo, per le problematiche discriminatorie subite dal caregiver.

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