Il Tribunale di Roma, sez. Lav., con sentenza del 31.08.2024, ha accolto il ricorso promosso da una lavoratrice nei confronti di Baxter S.p.a. e, nel dichiarare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato e alla relativa proroga, ha convertito il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannato il datore di lavoro al pagamento di un’indennità ex art. art. 28 d.lgs. 81/2015 per n. 8 mensilità.
Nello specifico, il giudice ha ritenuto provato che, contrariamente a quanto indicato nel contratto a tempo determinato e nella sua proroga, la lavoratrice aveva svolto le mansioni indicate in tale contratto in modo discontinuo e marginale, svolgendo quindi mansioni significativamente diverse da quelle ivi indicate.
In particolare, la lavoratrice aveva lavorato prevalentemente presso l’ufficio HR per lo svolgimento di mansioni ordinarie e stabili, affatto temporanee, mentre solo residualmente e, per un breve periodo, si era invece occupata dell’attività indicata nella causale, relativa al nuovo software payroll.
Secondo il Giudice, l’evidente discrasia tra contenuto del contratto e l’effettiva situazione lavorativa si pone in violazione di quanto statuito dall’art. 19 e ss. del D.Lgs. 81/2015 e di quanto più volte stabilito dalla giurisprudenza della Cassazione in tema di specificità della causale al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità delle ragioni ivi indicate, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto. Ciò al fine di rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze indicate in contratto e, soprattutto, l’utilizzazione del lavoratore esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata.
Il Tribunale, inoltre, ha accolto altresì la domanda volta al riconoscimento di un superiore inquadramento e al pagamento delle relative differenze retributive.
Ed infatti, il giudice, all’esito dell’istruttoria orale, ha accertato che le mansioni espletate dalla lavoratrice presso l’Ufficio HR non erano, come sostenuto dalla Società, di tipo meramente operativo e segretariale e, pertanto, non era da ritenersi congruo l’inquadramento nel livello D3 del CCNL applicato. Il Tribunale, quindi, accertava il diritto della lavoratrice ad essere inquadrata - e pertanto, ad essere riammessa in servizio - con inquadramento nel livello D1, risultando svolte le mansioni svolte rientranti nella declaratoria relativa al profilo di “Addetto amministrazione personale”.