ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PERDE LA CAUSA DI APPALTO ILLECITO DI MANODOPERA CON COMDATA S.P.A.: LA SOLA PROVA DOCUMENTALE CONVINCE ANCHE LA CORTE D’APPELLO DI ROMA.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3771/2024, in una vicenda patrocinata dallo Studio Legale Salvagni, con la collaborazione della Collega Giulia Ausili, ha confermato l’illegittimità dell’appalto tra la società ALD AUTOMOTIVE e COMDATA Spa.

Il Collegio capitolino, assumendo quale punto di partenza i criteri individuati dalla granitica giurisprudenza in ordine all’individuazione del discrimine tra appalto genuino e interposizione illecita, ha decretato la sussistenza di una fattispecie di somministrazione illecita di manodopera, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
La vera peculiarità della pronuncia risiede nel fatto che la Corte ha posto a fondamento della propria decisione la sola documentazione prodotta dall’appellato (e.mail comprovanti la totale dipendenza del lavoratore alle specifiche direttive del committente in relazione alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni) – e ritenuta, dunque, incontrovertibile – senza necessità di assunzione della prova per testi articolata.
Nella specie, l’appellato deduceva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società committente - benché formalmente dipendente dell’appaltatore – in conseguenza di una somministrazione irregolare di lavoro ovvero appalto non genuino.
La Corte distrettuale, rigettando la ricostruzione della società appellante ha evidenziato come l'appalto di opere o servizi è considerato genuino solo allorquando, l'appaltatore, assuma il rischio d'impresa ed eserciti il potere direttivo e organizzativo.
Nel caso di specie, dunque, nell’accertare la sussistenza di interposizione illecita con conseguente diritto del lavoratore alla costituzione di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società committente – si ribadisce, sulla sola scorta della documentazione prodotta - i giudici capitolini hanno evidenziato come, la presenza di elementi quali la riferibilità al committente dell’organizzazione del lavoro, delle strutture organizzative e operative fondamentali e, soprattutto, dell’assenza di referenti dell’appaltatore (risultando documentalmente provata la provenienza delle direttive dal committente), erano elementi di fatto idonei a confutare la tesi della società appellante circa la genuinità dell'appalto sulla base della mera affermazione della sussistenza del rischio in capo all'appaltatore.
Invero, per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di un appalto illecito di manodopera e quello invece genuino di opere o servizi, è necessario accertare che, all'appaltatore, sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con impiego di mezzi propri nonché sussistenza di un rischio di impresa.