Licenziamento per giusta causa per presunta violazione del codice etico aziendale e svolgimento di attività lavorativa concorrente durante un periodo di aspettativa: ATAC S.p.A. CONDANNATA A REINTEGRARE UN LAVORATORE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con provvedimento n. 36466/2017 del 11.04.2017 il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore dipendente di ATAC S.p.A., condannando l’azienda a reintegrarlo nel posto di lavoro e al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno. Il caso sottoposto al vaglio della magistratura tratta la vicenda di un dipendente a cui la Società ATAC S.p.A., al termine di un procedimento disciplinare, ha intimato il licenziamento in tronco. Le contestazioni disciplinari mosse da ATAC S.p.A. erano incentrate sulla violazione del codice etico e sullo svolgimento di una seconda attività lavorativa concorrenziale (asseritamente non autorizzata dalla Società) mentre il lavoratore fruiva di un periodo di aspettativa non retribuita; secondo il Tribunale, nessuna delle due violazioni sussiste dal momento che l’attività asseritamente concorrenziale tenuta dal lavoratore si era indirizzata nei confronti di una società diversa da quella effettivamente concorrente di ATAC S.p.A.

Nella lettera di licenziamento la Società ha posto a fondamento del recesso un comportamento del dipendente consistente in reiterate inadempienze nello svolgimento delle proprie mansioni di Direttore esecutivo espletate per la società in cui stava lavorando nel periodo di aspettativa; dalla documentazione prodotta in giudizio da ATAC S.p.A. e grazie soprattutto a quanto allegato nel ricorso dalla parte ricorrente, non è emersa nessuna prova circa l’effettiva sussistenza degli inadempimenti contestati. Pertanto, secondo il Giudice, il datore di lavoro non ha assolto all’onere della prova che grava sullo stesso circa la presenza di una giusta causa di licenziamento. Infatti, in base all’attuale nuovo testo dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla legge n. 92/2012, per i datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti, se si realizza l’insussistenza del fatto posto alla base del recesso, ovvero se il fatto stesso è sanzionabile alla stregua del CCNL solo attraverso una misura conservativa, trova applicazione la tutela massima della reintegrazione nel posto di lavoro, oltre il pagamento di una indennità risarcitoria. Nel caso di specie, infatti, non è emerso che il lavoratore durante l’aspettativa non retribuita, mentre lavorava per la nuova società, abbia espletato mansioni di concorrenza ad ATAC.