Il TRIBUNALE DI ROMA ANNULLA IL TRASFERIMENTO DISPOSTO DA TELECOM

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma con ordinanza cautelare n. 123915/2016, confermata anche in sede di reclamo, ha disposto la sospensione dell’efficacia del trasferimento di una lavoratrice Telecom Italia S.p.A. e ordinato alla Società l’adibizione della medesima presso la sede di provenienza. In questa complessa e delicata vicenda spicca con particolare evidenza la nozione di trasferimento che viene affrontata, ancora una volta, dalla giurisprudenza; la decisione del Tribunale di Roma è di straordinario interesse perché tocca un tema che potenzialmente riguarda, o potrebbe farlo, un numero elevatissimo di lavoratori. Il concetto di unità produttiva e la nozione di trasferimento sono fortemente in relazione tra loro e nulla stabilisce in più o in meno il contratto collettivo.

Secondo la società tutte le sedi del Comune di Roma costituirebbero un’unica unità produttiva, che viene definita “comprensorio” dall’art. 25 del CCNL; in realtà, i Giudici del Tribunale di Roma hanno respinto completamente la tesi dell’azienda. L’autorità giudicante, dando seguito alla ormai consolidata giurisprudenza che prevede l’applicabilità della normativa sui trasferimenti anche agli spostamenti all’interno dello stesso comprensorio/territorio comunale, non ha ammesso l’esistenza di una nozione di trasferimento diversa da quella legale. La Telecom invocava l’applicazione del CCNL, in deroga all’art. 2103 c.c., affermando che esisterebbe un’unica unità produttiva, consistente nell’intero comprensorio della città di Roma, nonostante nel territorio comunale siano invece ubicate diverse sedi operative con una propria identità organizzativa e in cui lavorano decine e decine, talvolta centinaia, di lavoratori.

Sul punto il Tribunale di Roma ha sostenuto che, a prescindere dalle disposizioni del CCNL, bisogna verificare se la sede abbia le caratteristiche dell’unità produttiva; in tal caso c’è trasferimento del lavoratore, non potendo la norma del contratto collettivo derogare alla disposizione di legale di cui all’art. 2103 c.c. Il Tribunale, sulla base di tali argomentazioni, ha quindi dichiarato illegittimo il trasferimento della lavoratrice ordinando alla Telecom di riadibire la medesima alla sede ove era precedentemente occupata.