IL TRIBUNALE ANNULLA IL TRASFERIMENTO DISPOSTO DA TELECOM ITALIA S.p.A. nei confronti di una lavoratrice titolare delle tutele di cui all'art. 33, c. 6, L. 104/92

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma con ordinanza cautelare n. 123915/2016 ha disposto la sospensione dell’efficacia del trasferimento di una lavoratrice Telecom Italia S.p.A. e ordinato alla Società l’adibizione della medesima presso la sede di provenienza. Il ricorso d’urgenza veniva promosso dalla ricorrente a causa di un trasferimento della sede di lavoro, subito nonostante la medesima fosse affetta da grave patologia ritualmente certificata e per la quale aveva il riconoscimento della titolarità dei benefici previsti dalla legge n. 104/92, già dall’inizio dell’anno 2010. La vicenda vagliata dal Tribunale di Roma è di grande interesse perché affronta alcune questioni estremamente rilevanti ai fini della tutela del lavoratore in caso di trasferimento: il rapporto tra le tutele della legge 104/92 e il potere datoriale di trasferimento, affrontando anche la tematica della identificazione dell’unità produttiva.

Seppur la giurisprudenza sia costante nell’affermare che il giudice non possa sindacare il merito delle scelte aziendali che hanno portato al trasferimento, dovendosi limitare a valutare la comprovata esistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive, è altrettanto consolidato l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l’interesse della persona portatrice di handicap si pone come limite del potere datoriale di trasferimento e prevale sulle ordinarie esigenze produttive e organizzative; (sul punto cfr. Cass. n. 25379/2016, Cass. n. 9201/2012).

I Giudici del Tribunale di Roma hanno respinto poi anche la tesi dell’azienda secondo cui nel territorio comunale di Roma vi sarebbe un’unica unità produttiva; l’autorità giudicante non ha condiviso la tesi della società secondo cui tutte le sedi del comune di Roma (comprensorio) appartengano ad un’unica unità produttiva dando seguito alla ormai consolidata giurisprudenza che prevede l’applicabilità della normativa sui trasferimenti anche agli spostamenti all’interno dello stesso comprensorio/territorio comunale. La Telecom, infatti, ha invocato l’applicazione del CCNL, in deroga all’art. 2103 c.c., affermando che esisterebbe un’unica unità produttiva, consistente nell’intero comprensorio della città di Roma, nonostante nel territorio comunale siano invece ubicate diverse sedi operative con una propria identità organizzativa e in cui lavorano decine e decine, talvolta centinaia, di lavoratori.

In merito a questa eccezione, il Tribunale reputa che la disciplina pattizia collettiva non stabilisca una diversa nozione di “trasferimento” rispetto a quella legale, dovendosi accertare concretamente se la singola sede sia o no un’unità produttiva. Sul punto il Tribunale di Roma ha sostenuto che, a prescindere dalle disposizioni del CCNL, bisogna verificare se la sede abbia le caratteristiche dell’unità produttiva; in tal caso c’è trasferimento del lavoratore, non potendo la norma del contratto collettivo derogare alla disposizione di legale di cui all’art. 2103 c.c. Il Tribunale, sulla base di tali argomentazioni, ha quindi dichiarato illegittimo il trasferimento della lavoratrice ordinando alla Telecom di riadibire la medesima alla sede ove era precedentemente occupata. A tal proposito, si veda anche la newsletter Wikilabour.it, "Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza” che ha pubblicato tale ordinanza.