Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2 gennaio 2026, ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da tre medici oculisti assistiti dallo Studio Legale Salvagni con la collaborazione dell’avv. Caterina Scorrano, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma, con riconoscimento della natura subordinata dei tre rapporti di formale collaborazione coordinata e continuativa, intervenuti per oltre 10 anni.
In particolare, la Corte adita, condividendo il ragionamento del Tribunale, ha affermato che era risultata dimostrata, dalla sola produzione documentale, la subordinazione dei tre lavoratori e che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sottoscritti con l’azienda ospedaliera per un periodo dai 13 ai 16 anni, erano nulli, sia in quanto privi dei requisiti di legittimità formale previsti dall’ordinamento, sia in quanto mascheravano, in realtà, un rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto del concreto svolgimento del rapporto nei vari anni.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza dominante secondo cui il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto di lavoro perde di rilievo in presenza di un rapporto che per caratteristiche e modalità effettive possa qualificarsi come subordinato.
Sul punto la Corte ha ritenuto sussistenti gli indici della subordinazione e, in particolare, l’esistenza di un vincolo che assoggettava i tre oculisti al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, in quanto la prestazione professionale era stata resa dagli stessi dai 13 ai 16 anni consecutivamente con modalità del tutto equiparabili a quelle osservate dai dipendenti.
Ebbene, è risultato confermato anche in appello che i tre medici, lungi dallo svolgere la propria attività lavorativa meramente in funzione delle strette finalità e delle necessità organizzative concordate ab origine con l’imprenditore godendo di assoluta autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione, fossero, invero, integrati in toto nell’organizzazione aziendale sotto il profilo direttivo, gerarchico e di controllo secondo un rapporto di lavoro tipicamente subordinato ex art. 2094 c.c.
Interessante è anche il passaggio della sentenza in cui i giudici hanno condannato l’Ospedale al pagamento del TFR ai tre dirigenti medici, affermando la natura prettamente risarcitoria di tale emolumento, con conseguente diritto al versamento diretto da parte del Policlinico delle rispettive somme parametrate a quello che sarebbe stato il TFR se fossero stati regolarmente assunti ab initio, e ciò per dare effettiva tutela ai sensi e per gli effetti dell’art. 2126 c.c.
Inoltre, sul tema della sussistenza della legittimazione passiva dell’ente pubblico all’erogazione del TFR la Corte ha richiamato la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 21527/2025, ove è stato riconosciuto il diritto al trattamento di fine rapporto in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato. Infatti, secondo la suddetta giurisprudenza, in tali casi il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto alla tutela di cui all’art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso (Cass. Sez. L., 13/02/2023, n. 4360).
Inoltre, la Corte ha confermato anche la condanna del Tribunale al risarcimento del danno c.d. comunitario ai tre medici, richiamando la giurisprudenza secondo cui “il risarcimento è dovuto poiché non vi è stata alcuna diretta misura di stabilizzazione diretta dei ricorrenti e dunque non può dirsi che sia intervenuta una misura sanzionatoria idonea e adeguata a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’abuso del ricorso al lavoro flessibile, in quanto legata con un rapporto di causa-effetto con il predetto lavoro flessibile, il che si verifica quando l’assunzione a tempo indeterminato si realizza o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale di ruolo.
Pertanto, la Corte ha confermato il ragionamento del Tribunale accertando la subordinazione e dichiarando la nullità dei fittizi contratti di collaborazione coordinata e continuativa e delle loro proroghe, con conseguente condanna dell’Ospedale al pagamento ai tre oculisti delle differenze retributive (compreso il TFR) pari a circa 100 mila euro ciascuno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché al risarcimento del danno da c.d. precarizzazione (o danno comunitario), pari a 10 mensilità