GMO E VIOLAZIONE DEL REPÊCHAGE CHE DISVELA IL MOTIVO RITORSIVO

Segnalo il mio ultimo contributo pubblicato su LPO News dal titolo:

La “torsione” funzionale del licenziamento per GMO: la violazione del repêchage che disvela il motivo ritorsivo

La decisione in commento consente un approfondimento sul recesso ritorsivo che rappresenta, a parere di chi scrive, una delle fattispecie più complesse da dimostrare in giudizio, in ragione del rigoroso onere probatorio gravante sul lavoratore.

Proprio a fronte di siffatta complessità, la sentenza del Tribunale di Latina, 22 gennaio 2026, n. 137, qui esaminata, appare di notevole interesse per i principi espressi in tema di sindacato sulle ragioni organizzative poste alla base del licenziamento per asserito motivo oggettivo.

La vicenda originava dal ricorso di una lavoratrice, impiegata presso una casa di cura privata con mansioni di infermiera professionale. 

La ricorrente deduceva di essere stata attinta da condotte vessatorie a seguito del proprio rifiuto di assumere ulteriori incarichi, per i quali riteneva di non possedere la necessaria formazione e competenza.

A ridosso di tale rifiuto, alla lavoratrice veniva irrogata una sanzione disciplinare, culminata nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni.

In estrema sintesi, l’intero giudizio ruotava attorno alla stringente sequenza cronologica dei fatti: a distanza di meno di un mese dall’impugnazione stragiudiziale della sanzione, la lavoratrice riceveva la comunicazione di licenziamento per GMO.

È proprio su questa scansione temporale che si concentrava il sindacato del Giudice pontino, il quale, con un passaggio argomentativo particolarmente efficace, ha ravvisato come il reale intento datoriale fosse l’allontanamento di una risorsa divenuta “scomoda”. 

Si è assistito, così, a una vera e propria “torsione funzionale” della causale organizzativa, strumentalmente evocata per mascherare l’intento ritorsivo.

Ed invero, all’esito dell’istruttoria, le giustificazioni addotte a fondamento del recesso sono risultate macroscopicamente inveritiere – anche con riferimento al mancato assolvimento dell’obbligo di repêchage – sì da far emergere in via esclusiva la reale finalità di rappresaglia.

Il Tribunale di Latina ha evidenziato come, la società convenuta, non abbia fornito alcuna prova circa le ragioni per cui il presunto riassetto organizzativo dovesse comportare la soppressione di quella specifica posizione. 

Ciò anche e soprattutto a fronte delle risultanze del LUL, che hanno dimostrato l'assunzione di nuovi infermieri in epoca immediatamente successiva al licenziamento.

Per l’analisi dettagliata della pronuncia si rinvia al seguente link:

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