Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 21.8.2025, ha accertato l’illegittimità del trasferimento di una lavoratrice, assistita dallo Studio Salvagni con la collaborazione della collega avv. Caterina Scorrano, nonché il diritto all’inquadramento al superiore livello 6°, in qualità di Direct Account (Venditore Diretto), e l’illegittimo demansionamento subito dalla medesima per essere stata adibita, a partire dal gennaio 2023, a mansioni rientranti nel 5°livello del CCNL Telecomunicazioni.
In particolare, per quanto attiene al trasferimento illegittimo, il Giudice ha rilevato che mancavano i requisiti previsti dall’ art. 2103 c.c. per il trasferimento della lavoratrice e che l’Azienda non avesse esperito alcuna difesa al fine di dimostrare che il luogo in cui era stata trasferita la dipendente non concretasse una unità produttiva, con conseguente applicazione dell’art. 2103 c.c.
Inoltre, non risultavano provate dall’azienda le ragioni del trasferimento.
Il Giudice ha aggiunto che il CCNL di settore Telecomunicazioni viola una norma di legge imperativa (ossia l’art. 2103 c.c.), allorché stabilisce che lo spostamento definitivo di un lavoratore da una sede ad un’altra ubicate nella stessa città (Roma) non costituisce trasferimento.
Sulla base delle suddette premesse, il Giudice ha dichiarato illegittimo il trasferimento e ha ordinato di ricollocare la lavoratrice nella sede di provenienza.
Inoltre, il Giudice, valutando le dichiarazioni dei testi escussi e confrontandole con le declaratorie e la specifica esemplificazione del CCNL delle Telecomunicazioni, ha accertato che per il grado di autonomia della lavoratrice e per la tipologia dei clienti con cui la stessa interagiva in qualità di Direct Account, la medesima aveva maturato, sin dal 2016, il diritto all’inquadramento nel livello superiore 6° del CCNL applicato, con conseguente condanna della Telecom al pagamento delle differenze retributive tra i due livelli (6° e 5°) per tutto il periodo dal marzo 2018 al luglio 2023, quantificate in oltre € 20 mila.
Infine, il Tribunale adito ha accertato, sulla base delle dichiarazioni testimoniali e richiamando precedenti giurisprudenziali, la sussistenza dell’illegittimo demansionamento della ricorrente per essere stata adibita, fin dal gennaio 2023, a mansioni riconducibili all’inferiore 5° livello del CCNL di settore ed ha ordinato all’Azienda di adibire la lavoratrice a mansioni riconducibili al livello 6° alla medesima spettante.
Il Tribunale ha condannato, inoltre, la Telecom a risarcire il danno professionale e morale alla lavoratrice, dal gennaio 2023 al deposito della sentenza, liquidato in € 30 mila, in base agli indici presuntivi della durata del demansionamento, della gravità dello stesso, della conoscibilità del demansionamento in ambito aziendale, della radicale diversità del settore lavorativo di assegnazione, dell’elevata tecnicalità delle conoscenze specialistiche che connotavano le funzioni precedentemente svolte, in un settore notoriamente sottoposto a rapida obsolescenza tale da far desumere un chiaro impoverimento della capacità professionale della lavoratrice.