LAZIOCREA S.P.A. CONDANNATA DALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA A RICONOSCERE LA SUPERIORE CATEGORIA DI “QUADRO” E AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE DAL 2014 AD OGGI.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2 dicembre 2025, ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto il ricorso proposto da una lavoratrice assistita dallo Studio Legale Salvagni, con la collaborazione dell’avv. Giulia Ausili, nei confronti di LAZIOCrea S.p.A., per il riconoscimento del superiore inquadramento.

In particolare, la Corte adita, condividendo il ragionamento del Tribunale, ha affermato che la lavoratrice, formalmente inquadrata come impiegata di 7° livello, in virtù di un accordo sindacale aziendale per la definizione dei profili professionali, sottoscritto dalla società e dalle OO.SS. in data 18.12.2007, aveva diritto ad essere inquadrata, sin dal 2012, nella categoria di Quadro, in quanto lo stesso accordo aziendale prevedeva il riconoscimento del superiore livello dopo 2 anni di comprovata esperienza di lavoro come Project manager; qualifica, questa, riconosciuta alla ricorrente dalla società a decorrere dal 2010.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui "in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove" (Cass. n. 3547/2016, oltre Cass. n.20015/2012, Cass. n. 1083/2003).

Sul punto, la Corte ha ritenuto vincolante nei confronti del datore di lavoro il documento di “Definizione dei profili di ruoli” contenuto nell’Accordo del 2007, ai fini dell’attribuzione del superiore livello Quadro; ciò senza contrastare con l’esclusione, in sentenza, della riconducibilità delle mansioni svolte di fatto dalla lavoratrice alla categoria di Quadro.


Pertanto, la Corte ha confermato il ragionamento del Tribunale accertando il diritto della lavoratrice, sin dal 2012, ad essere inquadrata nel superiore livello 8Q del CCNL Metalmeccanici (già 7Q) e, a seguito del passaggio al CCNL Federculture dal 1.12.2018, nel 1° livello dell’Area Quadri (già A1), con conseguente condanna di LazioCrea al pagamento delle differenze stipendiali tra quanto dovuto secondo gli inquadramenti superiori cui la ricorrente aveva diritto e quanto percepito, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sin dalla maturazione del diritto e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.