SENTENZA TRIB. TRANI N. 622/2026: DISAPPLICAZIONE CCNL, REQUISITO DELLA RAPPRESENTATIVITA’ COMPARATA E DUMPING CONTRATTUALE 

Condivido con piacere il mio commento alla decisione del Tribunale di Trani del 10 marzo 2026, n. 622, appena pubblicato sul n. 2 della Rivista LDE, dal seguente titolo: 

Antisindacalità della disapplicazione unilaterale del CCNL leader TLC nell’attività di call center: alla ricerca della “rappresentatività comparata” per contrastare fenomeni di dumping contrattuale

La pronuncia si inserisce in un dibattito dottrinale e giurisprudenziale di stringente attualità volto a sanzionare i tentativi aziendali di trasmigrazione contrattuale mossi da finalità di dumping normativo e retributivo. 

La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da una società di call center avverso il decreto n. 21015/2025, con il quale era stata accertata l’antisindacalità del recesso unilaterale dal CCNL Telecomunicazioni e della parallela e coeva applicazione del CCNL per i servizi di Business Process Outsourcing (BPO).

Il dato centrale che connota la vicenda antisindacale è il recesso unilaterale dall’applicazione del contratto leader che priva i Sindacati del ruolo normativo e regolatorio loro attribuito dall’ordinamento. 

La condotta della società, consistente appunto nel recesso unilaterale dal CCNL TLC e nella contestuale applicazione del CCNL BPO, senza un previo confronto con le OO.SS., viene censurata dal giudice tranese in quanto presenta i connotati oggettivi di lesività, idonei a determinare un vulnus permanente sulla titolarità negoziale dei Sindacati firmatari del CCNL Telecomunicazioni e sulla loro possibilità di esercitare un’effettiva azione di rappresentanza a tutela di interessi collettivi.

Nel mio commento esamino in dettaglio i singoli passaggi motivazionali di questa interessante vicenda che affronta anche la questione del requisito della “rappresentatività comparata” alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2025.

Nel collegamento l’articolo.