Condivido con piacere il contributo scritto insieme alla Collega Giulia Ausili pubblicato su LPO News, dal titolo:
Corte di giustizia 4 giugno 2026, causa C-907/24: trasferimento collettivo e qualificazione di licenziamento indiretto in ragione di una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto.
La sentenza in annotazione trae origine dal trasferimento di 8 lavoratori da un’unità produttiva sita in Campania (ove la società datrice aveva deliberato la cessazione dell’attività) alla nuova sede di destinazione in Sardegna, ad una distanza superiore a 600 km dalla sede originaria.
A fronte del mancato avvio del servizio presso la nuova sede, i dipendenti venivano attinti da un provvedimento di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata prolungatasi per oltre 30 giorni.
Adito in primo grado, il Tribunale di Napoli dichiarava l’illegittimità sia dei trasferimenti che dei successivi recessi, statuendo che “la modifica unilaterale derivata dal trasferimento rientra (…), in forza di una doverosa interpretazione conforme, nell’ambito della nozione eurounitaria di licenziamento collettivo di cui alla direttiva n. 98/59”.
Investita del gravame, la Corte d’Appello di Napoli sospendeva il giudizio per sottoporre alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali, così riassumibili in estrema sintesi: se, ai sensi della Direttiva 98/59/CE, le fattispecie di trasferimento in esame integrino la nozione di «licenziamento indiretto» e, in secondo luogo, se tali misure debbano essere computate ai fini del raggiungimento della soglia numerica che fa scattare la disciplina del licenziamento collettivo.
La Corte di Giustizia, investita del rinvio, ha enunciato un principio di fondamentale rilevanza in materia di mobilità geografica collettiva; operazione macroeconomica che, non di rado, dissimula licenziamenti indiretti in virtù del gravoso impatto socio-economico e familiare che riverbera sui prestatori di lavoro.
Nel nostro commento abbiamo inteso approfondire l’iter motivazionale della pronuncia eurounitaria, focalizzandomi sulla qualificazione del licenziamento indiretto alla luce della nozione di “licenziamento” sancita dall’art. 1, par. 1, lett. a) della Direttiva 98/59/CE, laddove il trasferimento configuri una modifica sostanziale degli elementi essenziali del sinallagma contrattuale.
Per un’analisi dettagliata della pronuncia clicca qui.
Condividono questa esperienza i collaboratori della Rivista: Federico Avanzi, Filippo Capurro, Annalisa Rosiello, Francesca Albiniano e Giovanna Zampieri.