Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 9.07.2025, ha accertato l’illegittimità del demansionamento di una dipendente Telecom, assistita dallo Studio Salvagni, dal 4° livello al 2° livello del CCNL Telecomunicazioni.
Il Giudice, richiamando i numerosi precedenti giurisprudenziali in cause analoghe, patrocinate tutte da questo studio legale, ha ritenuto sussistere l’illegittimo demansionamento della lavoratrice per essere stata adibita a mansioni ripetitive e prive di autonomia presso il settore ex DAC, consistenti nella normalizzazione di posta e contratti, piano voucher, ricerca di codici Ateco e postino intelligente, attività queste ritenute non riconducibili al livello 4° di inquadramento.
In particolare, il Giudice ha ritenuto che dette attività non comportavano autonomia e responsabilità operativa proprie del livello 4° CCNL applicato, perché attinenti a segmenti di attività dal contenuto elementare.
Il Tribunale, conseguentemente, ha condannato la Telecom a risarcire il danno alla professionalità ai due lavoratori, liquidato in via equitativa, in base alla gravità e alla durata del demansionamento, conseguente peraltro alla mancata ottemperanza ad atra precedente sentenza che ne aveva già accertato la dequalificazione professionale, nella misura di un terzo della retribuzione mensile per ogni mese di adibizione alle mansioni inferiori, condannando la società ad un risarcimento del danno professionale di oltre 50 mila euro.