Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 3.03.2026 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dalla società, confermando che il pluriennale rapporto di lavoro formalmente intercorso tra la lavoratrice e la società formale datrici di lavoro - che si limitavano alla mera fornitura di manodopera - doveva in realtà essere imputato alla Janssen Cilag S.p.A. in qualità di effettivo datore di lavoro.
Nel caso di specie, la lavoratrice, sin dal 2011, aveva prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata direttamente in favore della Janssen, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposta, da parte degli stessi, al controllo costante della propria prestazione lavorativa.
In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che, con la prova orale effettuata dal primo giudice, fosse emersa come inconfutabile l’eterodirezione della prestazione lavorativa della lavoratrice da parte della Janssen e, pertanto, ha confermato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, intercorso con la della Janssen in modo irregolare.
La Corte di appello, inoltre, rigettando il motivo di appello proposto dalla società, ha confermato la statuizione del Tribunale di Latina che, all’esito del, CTU contabile, aveva accertato il diritto della lavoratrice al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate in corso di rapporto in ragione dell’applicazione del CCNL Chimica Industria, nonché delle retribuzioni maturate successivamente alla cessazione dello stesso, dalla data di messa in mora, sino alla effettiva riammissione in servizio.