Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 30.01.2025, ha accertato l’illegittimità del demansionamento di una dipendente Telecom, assistita dallo Studio Salvagni, dapprima lasciata inattiva e prova di assegnazione di mansioni e, successivamente, per essere stata adibita a compititi riferibili al 2° livello del CCNL Telecomunicazioni.
Il Giudice, richiamando i numerosi precedenti giurisprudenziali in cause analoghe, patrocinate tutte da questo studio legale, ha ritenuto sussistere l’illegittimo demansionamento della lavoratrice per essere stata lasciata priva di lavoro e, successivamente, adibita a mansioni ripetitive e prive di autonomia presso il settore ex DAC, consistenti nella normalizzazione di posta e contratti, piano voucher, ricerca di codici Ateco e postino intelligente, trattandosi di mansioni dal contenuto elementare che non comportavano autonomia e responsabilità operativa e pertanto ritenute dal Giudice capitolino non riconducibili al livello 4° di inquadramento della dipendente.
Il Tribunale, conseguentemente, ha condannato la Telecom a risarcire il danno alla professionalità ai due lavoratori, liquidato in via equitativa, in base alla gravità e alla durata del demansionamento, conseguente peraltro alla proposizione di un precedente giudizio che ne aveva comportato la riammissione in servizio, nella misura di un terzo della retribuzione mensile per ogni mese di adibizione alle mansioni inferiori, condannando la società ad un risarcimento del danno professionale di circa 100 mila euro.